Riammissione in servizio

articolo scritto il 24 Dicembre 2013

Come è noto entro il 15 gennaio di ogni anno il personale dirigente, docente,
educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può, ai sensi dell’art. 516
del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3, presentare
domanda di riammissione in servizio. Le aliquote delle riammissioni in servizio
sono stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.

L’istanza di riammissione deve contenere: i dati anagrafici, la sede di titolarità
precedente alla cessazione dal servizio, per i docenti della scuola secondaria
la classe di concorso, per il personale ATA il profilo professionale di
appartenenza al momento della cessazione, la causa della cessazione stessa, i
motivi per cui viene richiesta la riammissione, le sedi di preferenza,
l’assenso o diniego ad accettare una assegnazione d’ufficio per indisponibilità
nelle sedi richieste, il recapito per eventuali comunicazioni.

La domanda di riammissione in servizio del personale ATA va presentata all’Ufficio
Scolastico Regionale della provincia nella quale l’interessato era titolare
all’atto della cessazione in servizio anche se la richiesta riguarda una
provincia diversa. In tal caso, entro 15 giorni dalla ricezione, l’istanza,
corredata da una relazione contenente gli elementi per una sua valutazione,
verrà trasmessa all’Ambito Scolastico Territoriale competente che disporrà, la
riammissione in servizio in presenza di disponibilità nell’ambito delle massimo
15 preferenze espresse, sul 10% dei posti vacanti dopo le operazioni di
mobilità. Il provvedimento di riammissione in servizio, ha decorrenza dall’a.s. successivo
alla data di emissione.

Le domande di riammissione in servizio, debbono essere presentate:

– dal personale dirigente, alla Direzione Scolastica Regionale prescelta;

– dal personale docente, educativo ed A.T.A., alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell’ USP di tale provincia.

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