Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014.
Fissato al 7 febbraio 2014 il termine ultimo per la presentazione da parte del personale scolastico, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio dal 1° settembre 2014. È prevista la possibilità di revoca delle istanze entro il medesimo termine ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Tale termine sarà osservato anche da coloro che chiedono, avendone i requisiti, anche la trasformazione del rapporto a tempo parziale e la contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse vanno presentate, per tutto il personale scolastico, tramite la procedura web POLIS “Istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, dal sito internet del MIUR www.istruzione.it; il solo personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta continuerà, a presentare le domande in formato cartaceo, con inoltro da parte delle scuole agli U.S.T. Di seguito un semplice schema che prende in considerazione tutta la casistica: anzianità, sistema contributivo, anticipata.
Requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione pre-Fornero.
Al 31 DICEMBRE 2011
Pensione Anzianità (Quota 96): 60 anni età e 36 di contribuzione
61 anni età e 35 di contribuzione
Per raggiungere la “Quota 96” si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Anzianità contributiva: indipendentemente dall’età, di 40 anni al 31/12/2011
Pensione Vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011
Opzione Sistema Contributivo : Per le donne che optano per il sistema contributivo i requisiti sono: età non inferiore ai 57 anni e 3 mesi e una contribuzione di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2013.
Tutti coloro che hanno maturato i requisiti sopra indicati entro il 31 dicembre 2011 restano soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.
Pertanto il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio.
Requisiti Riforma Fornero
Pensione Vecchiaia: 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2014 in viertù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L. 449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Pensione Anticipata: Personale femminile con un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 2014.
Personale maschile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 2014.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.
Per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 7 febbraio 2014 esclusivamente attraverso la procedura POLIS “Istanze on line”, mentre le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
L’accertamento del diritto per l’accesso mal trattamento pensionistico è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali, mentre spetta alle Istituzioni scolastiche per il personale nominato in ruolo dopo il 2000.
Modalità di invio delle domande:
- On-line accedendo direttamente al sito dell’Inps ex Inpdap, previa registrazione;
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Trattenimento in servizio
Trova applicazione unicamente la possibilità di permanere in servizio per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima (art. 509, c° 3 del D.Lgs 297/94) e non più per raggiungere l’anzianità contributiva massima (art. 509, c° 2 del D.Lgs 297/94).
Pertanto, nel 2014, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2014 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
La proroga della permanenza in servizio non può essere concessa in presenza di esubero anche rispetto alla situazione previsionale relativa all’anno scolastico 2014/2015 e deve salvaguardare le aspettative occupazionali del personale precario e le nomine da conferire al personale dirigente scolastico.
Per la concessione della proroga della permanenza in servizio è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
Possono presentare domanda di trattenimento in servizio coloro che, in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014.