Si forniscono alcune indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito di recenti interventi normativi:
1) Ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è’ valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità ai sensi di legge di aver rilasciato all’epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l’espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l’Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul progetto Continua a leggere →