Giorni utili per il superamento del periodo di prova.
Giungono in redazione richieste di chiarimenti sui giorni di servizi utili per il superamento del periodo di prova a seguito dell’immissione in ruolo. Di seguito una breve guida esplicativa sull’argomento.
Per il periodo di prova Art. 44 CCNL 29 novembre 2007 (mesi due per il personale ATA aree A e A super, mesi quattro per gli altri profili e giorni 180 per il personale docente) apposite disposizioni sono contenute nella C.M. 10 settembre 1991, n. 267. Nel computo dei 180 giorni di servizio rientrano tutte le sospensioni delle attività didattiche, anche causate da eventi diversi, quali vacanze, festività, eventuale giorno libero, primo mese di astensione obbligatoria per maternità, ufficio di giudice popolare.
Il servizio deve essere prestato nella qualifica per la quale la nomina è stata conseguita. Per l’anno di formazione, previsto per i vincitori di concorso, anche per soli titoli, occorre frequentare 40 ore di corso seminariale. Al termine dell’anno di formazione, il Dirigente scolastico dispone la conferma in ruolo o la proroga, precisandone la causa.
Il servizio eventualmente prestato nell’anno scolastico di decorrenza giuridica (con decorrenza economica successiva) è valido come anno di prova se prestato per almeno 180 giorni nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale; “debbono, pertanto, considerarsi utili, per i docenti nominati negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado anche i servizi prestati nella scuola media e viceversa. L’anno di formazione può essere svolto nel corso dell’anno di decorrenza giuridica, anche da parte delle lavoratrici madri, seppur in assenza per congedo parentale. Tali disposizioni non riguardano i servizi prestati con l’incarico di insegnanti tecnico pratici, che non sono utili pertanto ai fini del superamento della prova nel ruolo dei laureati, considerate le caratteristiche peculiari di tali servizi anche in relazione a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 giugno 1985, n. 1064/1984”.
Qualora il docente, nel corso del periodo di prova, venga riconosciuto inidoneo alla funzione per motivi di salute e venga utilizzato in altri compiti, può effettuare il periodo di prova in relazione ai diversi compiti assegnati. Il periodo di prova può essere rinviato più volte, senza limitazioni, qualora non sia stato prestato un servizio minimo di 180 giorni; in caso di esito sfavorevole, si applica l’art. 439 del D.lgs n. 297/1994 che prevede o la dispensa dal servizio o la concessione della proroga per un solo altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione oppure, se trattasi di personale proveniente da altro ruolo, la restituzione a quello di provenienza.