SEQUENZA SULLE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA: PER I SINDACATI CI SONO LE CONDIZIONI, PER L’ANP UN ALTRO ATTACCO ALL’AUTONOMIA.

articolo scritto il 11 Luglio 2016

Dopo una fase di reciproci segnali di disponibilità a trattare, lentamente,  quattro su cinque sindacati della scuola ‘rappresentativi’ (Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals) hanno sottoscritto con il MIUR una pre-intesa sulla questione delle modalità di assegnazione dei docenti dai nuovi ‘ambiti’ territoriali istituiti dalla legge 107 alle scuole.

Lo ha annunciato un comunicato unitario delle quattro organizzazioni dopo l’incontro “in sede politica” (cioè alla presenza di rappresentanti del Governo, nella fattispecie il sottosegretario Faraone)  del 6 luglio 2016, svoltosi al MIUR. La cauta prosa sindacale riconosce che l’incontro “ha permesso di definire le condizioni per giungere alla positiva soluzione di un accordo sulla sequenza contrattuale per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole”.

I punti che caratterizzeranno il contratto integrativo “per il quale si ipotizza una definitiva chiusura in tempi brevi” sono tre, così definiti:

  • trasparenza della procedura;
  • oggettività dei requisiti considerati funzionali all’attuazione dell’offerta formativa;
  • garanzia di requisiti definiti su una tabella titoli individuata a livello nazionale senza alcuna discrezionalità della procedura.

Come si nota leggendo tra le righe le parti hanno così cercato di trovare un non facile punto d’equilibrio tra il rispetto della norma, che prevede la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, e la richiesta sindacale di ricondurre le scelte dei dirigenti a criteri oggettivi (al di là di quelli di competenza dei Comitati di valutazione delle scuole) e al rispetto dei titoli dei docenti, garantito da una tabella definita a livello nazionale. La domanda delle scuole, basata sul PTOF, e l’offerta dei docenti, basata sui loro titoli, sembrano così – nelle intenzioni delle parti – incontrarsi su un terreno neutro.

L’alternativa sarebbe stata lo scontro frontale e la pratica ingovernabilità delle scuole. Ma non si può non chiedersi se la soluzione prospettata sia in linea con lo spirito della legge. Il pre-accordo mette in una luce diversa anche il referendum abrogativo, che a questo punto perde buona parte delle sue motivazioni

Non si è fatto attendere il commento dell’ANP ai comunicati del MIUR e dei sindacati. Dopo aver contestato il fatto che l’intesa del 6 luglio innesta una nuova sequenza contrattuale su quella precedente, relativa alla mobilità, dell’8 aprile 2016, ANP entra nel merito dei suoi contenuti citando alcune informazioni contenute nel comunicato del Miur: Tale sequenza dovrebbe definire, a livello nazionale, un elenco di requisiti (in effetti dovrebbero essere criteri, secondo la Legge 107/2015) in base ai quali verrà effettuata l’assegnazione dei docenti alle sedi scolastiche. Sembra che i dirigenti dovranno scegliere quattro requisiti dall’elenco per ciascun posto di insegnamento (non è chiaro al momento perché proprio quattro), in coerenza con il PTOF della scuola, sulla base dei quali formulare la proposta di incarico triennale.

La procedura, secondo le anticipazioni fornite dal MIUR, sembrerebbe prevedere l’assegnazione del posto al docente in possesso del maggior numero dei requisiti nell’ambito dei quattro indicati. In caso di parità tra più docenti – situazione che si verificherà molto di frequente – la scelta dovrebbe essere obbligatoriamente effettuata in favore di quello col maggior punteggio nella mobilità (per gli assunti prima del 2016) oppure nella GAE (per gli assunti di quest’anno). Se il docente così individuato dovesse optare per un’altra scuola, il dirigente dovrà proporre l’incarico al secondo individuato e così via. Al termine della procedura i docenti rimasti senza sede saranno gestiti dall’USR.

Tutto questo, se confermato, comporterebbe un surplus di lavoro per dirigenti e segreterie, con buona pace del principio – anch’esso affermato dalla legge di riforma – della semplificazione amministrativa.

Non possiamo, inoltre, fare a meno di porci alcune domande.

  • Può una sequenza contrattuale, definita a livello centrale, prevedere tutti i requisiti idonei a soddisfare le esigenze dei PTOF delle oltre 8000 istituzioni scolastiche autonome?
  • E cosa succederà in quelle scuole i cui PTOF non fossero in linea con i requisiti centralmente definiti?
  • È così che l’Amministrazione intende dare “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come previsto dall’art. 1, comma 1 della legge 107/2015? Con un nuovo provvedimento centralistico – concordato con le OO.SS. di comparto – dal carattere contorto e basato, ancora una volta, su graduatorie costruite su titoli e anzianità che non sono garanzia di competenza?
  • E che ne è delle prerogative dirigenziali – poste a garanzia dell’utenza – di scelta dei docenti in base alle caratteristiche di ogni singolo PTOF e alle specifiche esigenze della scuola e del territorio?
  • E, dopo tutto questo, si pretenderà di valutare i dirigenti sulla base dei risultati conseguiti mediante personale che, nei fatti, non potranno scegliere?

L’ANP, non accettando questa logica, invita l’Amministrazione a non deludere le aspettative di una scuola diversa, suscitate con la promulgazione della Legge 107/2015, e a non ledere le prerogative professionali dei dirigenti scolastici, tutelate dai principi fondamentali dell’ordinamento.

Ancora incertezze all’orizzonte e settembre incombe.

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