Retribuzione sabato e domenica.
Giungono in redazione richieste di chiarimenti sulla retribuzione spettante il sabato e la domenica per il servizio svolto nell’arco della settimana. Come di consueto l’approfondimento di questa settimana riguarderà questo aspetto con la seguente breve guida. Poiché l’orario dei docenti è, per contratto, settimanale e non giornaliero, lo stesso supplente, che completi il proprio orario settimanale da lunedì a venerdì, ha diritto alla retribuzione ed alla valutazione del servizio anche per sabato e domenica così come esplicitato dalle seguenti note: Nota Min. P.I. del 5 dicembre 1980; Circ. MIUR 18.12.2013, prot. n. 13650. Infatti l’art. 40, comma 3, del CCNL 29 novembre 2007 sancisce che “nell’ipotesi che il supplente completi tutto l’orario settimanale ha ugualmente diritto al pagamento della domenica, ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”, completando l’orario con la programmazione prevista per la scuola primaria. L’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado per i docenti o al profilo della medesima area per il personale ATA (Circ. MIUR 18.12.2013, prot. n. 13650). In caso di completamento dell’orario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio, previe le necessarie notizie attinte (Circ. MIUR 18.12.2013, prot. n. 13650).
Per le ore di supplenza superiore a 10 ore vi è l’integrazione obbligatoria di 1 ora di programmazione, “ferme restando le 2 ore per 22 ore di insegnamento” (Nota MIUR n. 2054 del 27.09.2013).
Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza; è rilevante esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle eventuali diverse procedure giustificative dell’assenza e, quindi, anche, come ha chiarito l’ARAN, in presenza di più richieste presentate in successione (Circ. MIUR 18.12.2013, prot. n. 13650).
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Non è dovuta la ripresa del servizio del titolare qualora un periodo di congedo venga seguito da altra tipologia di assenza o da interruzione festiva.