Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo. – Scadenza domande 15 dicembre 2013.

articolo scritto il 10 Dicembre 2013

Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 13000 del 3/12/2013, avente per oggetto: “Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013”.

La suddetta norma dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d’anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.

In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La norma dispone, altresì, che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente. Ove, viceversa, venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Nessuna indicazione circa la cessazione per dispensa per il personale dichiarato permanentemente inidoneo, ma idoneo ad altri compiti, anche successivamente al 1 gennaio 2014, che poteva chiedere di essere dispensato dal servizio ed accedere al trattamento pensionistico di inidoneità con decorrenza dal giorno della dispensa.

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