Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo 2014.
Il 15 marzo 2014 è il termine ultimo per la presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le richieste vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente Scolastico della scuola di servizio.
Il personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interesse, dovrà pertanto presentare all’istituzione scolastica di titolarità o di servizio, entro la predetta data del 15 marzo la relativa domanda.
Di norma il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in materia.
Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto. In tale caso, il Dirigente Scolastico provvederà ad inviare le opportune comunicazioni alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Il CCNL firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. La scadenza del 15 marzo, pertanto, non può riguardare i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato, per i quali è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247: il diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè:
- part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
- part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
- part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
Si rammenta che la materia trattata è regolata dalle seguenti norme: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n.61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2001, L. n.133/2008.