DIVIETO DI ESERCITARE ALTRE ATTIVITÀ E COMPATIBILITA’ CON L’INSEGNAMENTO.

articolo scritto il 30 Settembre 2016

Il personale docente (come tutto il pubblico impiego) è soggetto ai divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative. Il D.Lgsl 297/1994 prevede che l’esercizio dei dipendenti scolastici non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico o attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere cariche in società costituite a fini di lucro. Successivamente (DPCM 117/1989) le maglie sono state allargate per i dipendenti pubblici con contratto part-time consentendo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività della stessa amministrazione. Dal Dirigente scolastico sempre e comunque occorre l’autorizzazione scritta.

Abbiamo ricevuto da un nostro utente una richiesta di consulenza per conoscere se è compatibile con l’insegnamento far parte di associazioni sportive dilettantistiche. Considerata l’importanza dell’argomento crediamo di fare cosa utile pubblicare sul nostro Blog la nostra risposta.

Il Consiglio di Stato Sez.III, con la sentenza n.4368 del 2 settembre 2013, visto l’art.90 della legge n.289 del 27/12/2002, consente ai dipendenti pubblici (vedi insegnanti di Educazione fisica) di prestare al di fuori dell’orario di lavoro a scuola la propria attività in seno ad associazioni sportive dilettantistiche ma ci sono delle condizioni che assolutamente devono essere rispettate. Esse sono: A) di comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza (al Preside); B) rispetto degli obblighi di servizio ovvero che tale partecipazione non influisca sull’attività didattica e C) della gratuità delle prestazioni fatto salvo il solo riconoscimento di indennità o rimborsi spettanti a titolo di rimborso delle eventuali spese sostenute dall’associato.

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