ACCREDITO FIGURATIVO DEI PERIODI DI “CONGEDO DI MATERNITA’” VERIFICATISI AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Come preannunciato la scorsa settimana continua il nostro consueto approfondimento sulle tematiche relative alla pensione fornendo la seguente disamina sull’accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro.Con informative n. 8 del 28 febbraio 2003 (trasmessa con C.M. n. 28 del 7.3.2003) e n. 15 dell’11 marzo 2003, l’INPDAP precisa che sono riscattabili, ai fini pensionistici e non anche ai fini della buonuscita, i periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, come previsto dagli artt. 25 e 35 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151.
In sintesi si può chiedere:
- accredito figurativo, senza oneri, per le lavoratrici madri richiedenti, con almeno un quinquennio retributivo al momento della domanda, per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, comma 2, D.lgs 26 marzo 2001, n. 151; Circ. INPS n. 100 del 14 novembre 2008); da sottolineare, tuttavia, che i periodi da riconoscere figurativamente non sono più quelli indicati dalla normativa vigente al momento della nascita del figlio ma, per tutti, mesi cinque (due mesi prima e tre mesi dopo il parto, ex legge 30 dicembre 1971, n. 1204; Sentenza Corte di Cassazione n. 7385 del 19.3.2008; Nota Operativa INPDAP 14 dicembre 2009, n. 17);
- riscatto per i periodi di congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione e non abbiano richiesto il riscatto del periodo di corso di laurea, in quanto, in atto (art. 14, c. 2, D.lgs n. 503/92; Circ. INPDAP n. 31 del 20 luglio 2005; Nota INPDAP n. 4 del 16 gennaio 2006), il riscatto del congedo parentale non è cumulabile con il riscatto di laurea. Sia l’accredito che il riscatto sono valutabili ai fini della misura del trattamento pensionistico e ai fini della maturazione del periodo utile per il diritto al pensionamento.