Immissioni in ruolo Fase B, attuazione Piano straordinario di assunzioni ex legge n. 107 del 2015. Istruzioni per gli aspiranti che intendano accettare la proposta di immissione in ruolo.
Con la presente breve guida la nostra redazione fornisce i seguenti chiarimenti per agevolare gli insegnanti neo immessi in ruolo in FASE B. Secondo quanto previsto dal comma 99, dell’art. 1, della legge n. 107 del 2015, il quale dispone che: «per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata».
Di conseguenza le medesime informazioni sono distinte per tipologia di utenza interessata e, precisamente, a seconda che si rivolgano ai:
a) docenti che assumono il servizio nella provincia prescelta con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2015;
b) docenti che, avendo già stipulato un contratto a tempo determinato, ai sensi della norma sopra citata, non assumono servizio nella provincia prescelta.
A) Docenti che assumono il servizio nella provincia prescelta con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2015.
La scelta della istituzione scolastica sede provvisoria di servizio e la relativa presa di servizio avverranno nella data, nel luogo e con le modalità stabilite nei calendari pubblicati sul proprio sito istituzionale da ciascun Ambito territoriale. Delle medesime informazioni sarà data piena evidenza anche nel sito web dell’USR.
Esercizio della delega
La possibilità di delegare, ai fini della scelta della sede provvisoria di servizio, una persona di propria fiducia, ovvero il dirigente dell’Ambito territoriale, nel caso in cui il docente neo immesso in ruolo si trovi nella impossibilità materiale di presenziare alle operazioni, segue le regole ordinarie. I motivi dell’impedimento devono essere debitamente documentati dall’interessato e puntualmente accertati dall’Amministrazione. Il delegato deve essere munito di copia del documento di riconoscimento del delegante ed avere avuto da quest’ultimo, specie se trattasi di delega al dirigente dell’Amministrazione procedente, le indicazioni precise in ordine alla scelta da effettuare.
Differimento dell’assunzione in servizio
In questo caso, il Dirigente dell’Ambito territoriale dopo aver verificato la motivazione addotta dall’interessato (es: malattia, ricovero ospedaliero, maternità obbligatoria, funzione giudice popolare, etc) stabilisce un termine congruo per l’effettiva presa di servizio e procede a comunicare il differimento della stessa al dirigente della istituzione scolastica assegnata al docente, interrompendo così l’istituto della decadenza previsto dall’art. 436 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Differimento dell’assunzione in servizio nei casi previsti dalla FAC n. 25, pubblicata sul sito web del MIUR, nell’apposita sezione “La buona scuola-assunzioni 2015/16”
Per agevolare gli interessati, si riporta integralmente il testo della FAC richiamata:
«Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall’Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L’Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l’accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate».
In questi casi la «specifica istanza» dovrà essere indirizzata al dirigente dell’Ambito territoriale di riferimento che procederà alla valutazione della sua accoglibilità, tenendo conto delle circostanze indicate dalla medesima FAC.
B) Docenti che, avendo già stipulato un contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 99, dell’art. 1, della legge n. 107 del 2015, sopra citato, non assumono servizio nella provincia prescelta.
Le assegnazioni delle sedi provvisorie di servizio saranno disposte alla scadenza del termine dei suddetti contratti di supplenza, con decorrenza 1 settembre 2016 o 1 luglio 2016. Tramite apposita funzione del sistema informativo, gli Ambiti Territoriali, al termine delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’a.s. 2015/2016, previsto per il giorno 8 settembre 2015, saranno posti nella condizione di conoscere se al personale immesso in ruolo dalla Fase B sia stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico. Di conseguenza i docenti interessati non devono produrre alcuna dichiarazione e/o certificazione, né recarsi alle convocazioni, ovvero conferire delega, per la scelta della sede provvisoria, in quanto la stessa, come sopra indicato, sarà assegnata con le modalità operative che verranno successivamente comunicate.