INPS: trasformazione delle domande da mini-ASpI ad ASpI.

articolo scritto il 24 Settembre 2014

Può capitare che nel momento in cui si presenta la domanda di disoccupazione si ritenga, per errore o per mancanza di informazioni, di possedere solo i requisiti per ottenere la mini-ASpI e pertanto si presenti domanda per quella.
E sé successivamente, anche dopo l’accoglimento della domanda o in corso di erogazione della prestazione, ci si accorgesse di possedere in realtà i requisiti per l’ASpI?
Come si può procedere in questi casi?
L’Inps, con il messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, avente ad oggetto “Domande di indennità di disoccupazione ASpI in sostituzione di precedenti domande di indennità mini-ASpI” ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasformare le domande di indennità mini-ASpI già accolte e/o in corso di erogazione in domande di indennità ASpI.
Nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini-ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento della indennità ASpI solo nel caso in cui presenti una apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI richiesta ed accolta in presenza dei requisiti legislativamente previsti avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo già erogato a titolo di indennità mini-ASpI verrà portato in detrazione a carico della nuova prestazione ASpI.
Non è invece possibile riconoscere al lavoratore – che aveva già presentato domanda di indennità mini-ASpI – la indennità ASpI qualora la relativa domanda sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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