Personale a tempo determinato in astensione obbligatoria o facoltativa: il rapporto di lavoro si perfeziona con l’accettazione della nomina.

articolo scritto il 23 Settembre 2014

Per fruire del congedo parentale, il personale scolastico a tempo determinato, che chieda l’astensione obbligatoria dal lavoro o astensione facoltativa, perfeziona il rapporto di lavoro con la semplice accettazione della nomina, risultando ininfluente la presa di servizio; conseguentemente la lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza nel periodo di astensione obbligatoria ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato (Circ. Min. Economia e Finanze n. 33950 del 24 marzo 2009; D.Lgs n. 151/2001; art. 142 sequenza contrattuale sottoscritta il 2.2.2005) .
Per i congedi parentali si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs 26 marzo 2001, n. 151 (emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nota come legge sui congedi parentali), con le modifiche intervenute con il D. lgs 23 aprile 2003, n. 115, e le leggi 15 ottobre 2003, n. 289, e 24 dicembre 2003, n. 350.

Pertanto, in sintesi:
periodo di astensione obbligatoria.
E’ vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto e, ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; ed ancora durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali ulteriori giorni sono aggiunti al periodo dopo il parto. Le lavoratrici hanno anche la facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che ci sia richiesta esplicita e ci siano i certificati attestanti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 20 D.lgs 151/2001).
Il periodo di astensione è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
Alla lavoratrice o al padre lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile per tutto il periodo di astensione obbligatoria. Il contratto di una lavoratrice che non può assumere servizio perché in astensione obbligatoria, comporta l’instaurazione del rapporto lavoro sia ai fini giuridici che economici. Pertanto, nel periodo di astensione obbligatoria e/o di interdizione, la lavoratrice ha diritto ad accettare eventuali contratti con tutti gli effetti giuridici ed economici.

interdizione dal lavoro.
Spetta alla dipendente per complicanze della gestazione con durata determinata dall’Ispettorato del lavoro (dal 1.4.2012, in via esclusiva dall’ASL) con diritto all’intera retribuzione fissa mensile, nei limiti della durata della nomina. Da tener presente che l’art. 142 CCNL 4 agosto 1995, come riscritto con la sottoscrizione 2 febbraio 2005 della sequenza contrattuale, stabilisce il principio che alla supplente spetti la nomina non solo ai fini giuridici ma anche economici; poiché la supplenza conferita è integralmente considerata, alla supplente impedita spetta anche l’eventuale proroga. Poiché l’interdizione è equiparata all’astensione, per perfezionare il rapporto di lavoro, è sufficiente l’accettazione della proposta di nomina, senza l’effettiva assunzione in servizio della gestante impedita, che dovrà presentare al dirigente scolastico il certificato comprovante il suo stato, l’istanza presentata all’Ispettorato del Lavoro (all’ASL, dal 1.4.2012, ai sensi della Circ. Min. Lavoro 16.2.2012, n. 2) e il certificato di interdizione non appena rilasciato. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, convertito in legge n. 176 del 25 ottobre 2007, e delle CC.MM. prot. n. 1977 del 12 ottobre 2007 e n. 20451 del 26 ottobre 2007, il pagamento delle supplenze per sostituzione docenti in astensione o in interdizione è a carico del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Con rapporto di lavoro risolto da non oltre 60 giorni e dietro richiesta avanzata all’Istituzione scolastica presso la quale l’interessata ha prestato l’ultimo servizio, sorge il diritto all’indennità di maternità che non equivale allo stipendio, non determina effetti giuridici e si corrisponde all’80% dello stipendio mensile, per i periodi non coperti da contratto.
Chi si trova in interdizione e percepisce l’indennità di maternità, ha diritto, comunque, ad eventuali contratti di lavoro e, in detti periodi, ha diritto anche alla valutazione giuridica del servizio e alla retribuzione al 100%.

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