MOBILITA’ 2014/15: APPROFONDIMENTO SUL BONUS.

articolo scritto il 20 Marzo 2014

L’attribuzione del punteggio aggiuntivo, punti 10 per il personale docente e punti 40 per il personale ATA, è stata introdotta nel 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione all’impegno assunto dall’Amministrazione di stabilizzare gli organici. Un obiettivo che negli anni successivi non si è realizzato a causa della riduzione drastica e progressiva degli organici e dei posti disponibili. Si è reso, così, necessario intervenire con successivi adattamenti della disciplina di tale beneficio per adeguarla alle difficoltà crescenti incontrate dal personale soprannumerario e si è convenuto, con le domande di mobilità per l’A.S. 2005/2006 di portare a termine la maturazione del bonus con il triennio successivo. Conseguentemente con le domande di mobilità per l’A.S. 2007/2008 si è concluso l’ultimo anno utile per l’acquisizione del bonus che, comunque, potrà essere utilizzato anche successivamente.

COME SI MATURA IL BONUS

Il personale docente, educativo ed ATA ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo sulla base dei seguenti criteri:

– non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità per un triennio continuativo compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e le domande di mobilità per l’A.S 2007/2008.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio nel CCNI è stato chiarito che, di regola, il triennio continuativo si è realizzato:

– quando è stato prestato servizio nella stessa scuola, mantenendone la titolarità, continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata la domanda di mobilità;

– quando nel triennio considerato è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità

– quando è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo, ed è stato ottenuto il trasferimento

Sono, inoltre, state previste alcune eccezioni alla regola generale che hanno consentito di maturare il punteggio aggiuntivo anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

– è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria, ed è stata ottenuta;

– è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento.

Poiché per la maturazione del bonus è stata presa in considerazione esclusivamente la mobilità provinciale, ha consentito l’acquisizione del punteggio aggiuntivo nel triennio continuativo di riferimento:

– la presentazione della domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità), anche qualora sia stato ottenuto il movimento.

IL PERSONALE CHE HA ACQUISITO IL BONUS

LO PERDE:

nel caso ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. Tale disposizione è stata inserita nel contratto sulla mobilità relativo all’A.S. 2004/2005.

Con successiva integrazione del 20.2.2004 è stato precisato che:

– aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria dall’A.S. 2003/2004 determina la perdita del bonus;

– aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/04 e precedenti, non fa venir meno il bonus maturato;

– aver ottenuto l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale dall’A.S. 2004/2005 determina la perdita del bonus.

LO MANTIENE:

– in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in ambito provinciale;

– in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale;

– in caso di trasferimento o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale soprannumerario;

– qualora nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, si è ottenuto il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che ha richiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità;

– in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale di circolo;

– nel caso in cui l’interessato, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata non chieda successivamente il rientro nella scuola di precedente titolarità.

RICORDIAMO:

– Per il riconoscimento del bonus è necessario allegare alla domanda una specifica dichiarazione.

– ll bonus “speso”, non può essere acquisito una seconda volta.

– Dopo aver acquisito il bonus la sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo

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