Ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2014/2015: importanti precisazioni per il personale docente.

articolo scritto il 12 Marzo 2014

Si è concluso oggi al MIUR il, confronto finalizzato alla definizione della ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15.

Sono stati esaminati gli artt. da 1 a 7, col solo accantonamento degli artt. 6 bis – UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI – e 6 ter – DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA – che saranno oggetto di una successiva riflessione in uno dei prossimi incontri. Il testo base è quello relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/14, con i dovuti aggiornamenti dell’a.s. di riferimento.

Queste le principali modifiche e novità:

Art. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI – sono state effettuate alcune precisazioni per la tutela del personale in soprannumero, titolare DOP e senza sede, appartenente a classi di concorso o ruolo in esubero, prevedendo che l’eventuale utilizzazione d’ufficio in altra classe di concorso, vada effettuata nell’ambito di un unico ordine di scuola; ciò a seguito di alcune problematicità verificatesi nell’ambito degli utilizzi per il corrente a.s..

Art. 4 – UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA – è stato inserito un comma 3 che mutua i contenuti del comma 8 dell’art. 37 bis del CCNI 26/2/2014, prevedendo il diritto alla precedenza, a domanda, per il rientro nella sede di servizio dell’a.s. 2012/13.

Art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE – al comma 3, in riferimento alla possibilità di assegnazione provvisoria interprovinciale, è stata prevista la possibilità di effettuare tale domanda, senza vincoli, per gli immessi in ruolo con decorrenza giuridica fino all’1/9/2011, mentre gli immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2012/13 potranno effettuare tali domande soltanto se beneficiari delle precedenze previste dall’art. 8 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.

Diversamente non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per un triennio

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