Approfondimento valore abilitante del diploma magistrale.

articolo scritto il 21 Febbraio 2014

Sono anni che si discute sul riconoscimento come titolo abilitante al diploma magistrale conseguito entro il 2002. Si è argomentato su tantissimi aspetti sia all’interno dei centri decisionali ministeriali che nelle aule dei tribunali nazionali. Ora la situazione ha preso una nuova connotazione e la discussione si è spostata dal territorio nazionale approdando alla Commissione Europea. Ci sono due nuove pronunce che fanno ben sperare quanti sostengono la tesi del valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro il 2002.

La prima riguarda un parere espresso dal Consiglio al MIUR nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il parere, in controtendenza rispetto a precedenti pronunce in occasione di contenziosi attivati presso il TAR, sosterrebbe che il diploma magistrale è “abilitante” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia. Il MIUR sta consultando l’Avvocatura dello Stato nel merito.

La seconda pronuncia riguarda la posizione espressa dalla Commissiono europea nell’ambito di un contenzioso sul valore del diploma magistrale per poter insegnare nei Paesi membri.

La pronuncia distingue tra validità del titolo per svolgere la professione di insegnante e le procedure di reclutamento.

· E’ stato reso noto recentemente il parere 3813/2013 dell’11 settembre 2013 con il quale la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel decidere un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un gruppo di docenti esclusi dall’inserimento nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in questione con riferimento alla pretesa di inserimento nelle graduatorie in quanto il ricorso, se si ritiene illegittima la mancata inserzione nelle graduatorie permanenti, che hanno poi formato le graduatorie ad esaurimento, risulta tardivo; se, invece, si vuole che l’acquisizione, medio tempore e successiva all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l’apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.

Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto illegittimo è il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 l’abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione, afferma il Collegio «è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Sulla base di questa decisione, che interviene sulla legittimità del D.M. n. 62 del 2011, il MIUR dovrà ora modificare il provvedimento, consentendo l’inserimento nella seconda fascia di istituto dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria in possesso dei titoli conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, riconoscendo il pieno valore dell’abilitazione all’insegnamento in tali ordini di scuola.

· La Commissione Europea, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La Commissione, esaminato il caso dell’interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati della Comunità Europea (nel caso specifico Gran Bretagna), ha interpellato l’autorità italiana (MIUR) la quale ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all’insegnamento (“fully qualified to teach in Italy”), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale (“the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanente position in a state scholl”).

A seguito della pronuncia della Commissione, che ha riconosciuto la piena conformità del titolo, le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell’insegnamento nel proprio paese.

L’atto ufficiale con le conclusioni è stato inoltre trasmesso al Parlamento europeo.

La questione, resta ancora aperta non essendosi esaurito definitivamente l’iter giurisdizionale, sebbene il peso delle recenti pronunce non sia trascurabile.

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