Pensione: servizi e periodi utili, computabili e riscattabili.

articolo scritto il 2 Gennaio 2014

Giungono in redazione richieste di chiarimenti da chi si appresta ad andare in pensione, ricordiamo che la domanda scade il 7 febbraio, ma anche dal personale di ruolo e precario per districarsi tra i seguenti termini riferiti ai servizi e periodi utili al trattamento di pensione ovvero: servizi utili, computabili, riscattabili. Di seguito una breve guida esplicativa sull’argomento.

A) UTILI – Sono utili ex se ai fini del trattamento pensionistico i seguenti servizi:

  • i servizi di ruolo e a tempo indeterminato prestati nelle amministrazioni statali, con ritenuta in conto entrata Tesoro/INPDAP, dalla decorrenza economica della nomina, compresi periodi di congedo, assenze, anche se con retribuzione ridotta ed i giorni di sciopero;
  • i servizi prestati nella scuola da docenti con incarico conferito dall’ex Provveditorato agli Studi a tempo indeterminato dal 1.10.1961 (ITI) ed i servizi prestati, dal 1.1.1988, in qualità di supplenti temporanei comunque nominati;
  • il servizio militare, il servizio civile sostitutivo ed il servizio di volontario/a nell’ambito di servizio civile, svolto ai sensi della legge n. 64/2001;
  • i servizi prestati alle dipendenze delle amministrazioni locali territoriali con iscrizione CPDEL;
  • i servizi prestati come insegnanti presso asili o scuole materne eretti in enti morali o presso scuole elementari parificate, se hanno comportato l’iscrizione alla gestione speciale presso il Ministero del Tesoro per l’ex “Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuola elementare parificata”.

 

B) COMPUTABILI – Sono computabili, a domanda, per il periodo retribuito, senza oneri:

  • servizi scolastici non di ruolo prestati nelle scuole materne, elementari, secondarie, popolari, festive, estive, reggimentali, carcerarie….. gestite o finanziate dallo Stato, con versamento di contributi a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria – INPS);
  • periodi retribuiti di incarichi e supplenze;
  • servizi prestati alle dipendenze di enti locali territoriali;
  • servizi prestati in altre amministrazioni statali con iscrizione all’INPS;
  • periodi di lavoro prestati nell’U.E;
  • servizi prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato (Patronati Scolastici, ENPAS, INADEL, Banca d’Italia, INPS, ecc.) con iscrizione all’INPS, compreso il servizio di volontariato nei Paesi in via di sviluppo.

 

C) RISCATTABILI – Sono riscattabili, con onere a carico del richiedente, i seguenti servizi e/o periodi:

  • i periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina non coperti da servizio (regolarizzazione contributiva);
  • i servizi prestati nelle scuole elementari sussidiate;
  • gli anni del corso di laurea, per i periodi non coperti da servizio, a partire dal momento dell’immatricolazione e ininterrottamente per tutto il periodo di durata legale;
  • i periodi di studi post-secondari anche presso Scuole o Istituti riconosciuti di livello superiore, gli anni di corso per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre) e di specializzazione, di diplomi d’accademia BB. AA. e di titoli di specializzazione per alunni portatori di handicap; i corsi abilitanti biennali SSIS ed i corsi speciali annuali istituiti dalle Università o dagli Istituti AFAM in applicazione della legge n. 143/2004;
  • gli anni di corso di dottorato di ricerca, quando il relativo corso di studio non sia coperto da contribuzione in quanto svolto al di fuori del rapporto di lavoro.
  • il corso triennale ISEF;
  • le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro successive al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, previste da norme di legge (ad esempio, aspettativa per famiglia, studio e ricerca, formazione professionale, interruzioni per motivi disciplinari) non coperte da contribuzione;
  • i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, a tempo parziale, temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa;
  • i periodi di aspettativa, senza assegni (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.1996 non sono riscattabili, ad eccezione di quelle previste dall’art. 1, comma 789, legge 16.9.2006, n. 296);
  • i periodi coperti da versamenti volontari;
  • il servizio di assistente straordinario o volontario nelle università ed il servizio statale non di ruolo senza iscrizione INPS;
  • il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere;
  • i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi effettivamente retribuiti;
  • i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
  • congedi parentali;
  • periodi di part-time successivi al 31.12.1996;
  • servizi prestati all’estero.

Sui congedi parentali vale la pena fare un approfondimento che presto forniremo.

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