Docenti in ferie durante le vacanze di Natale e Pasqua.
Il divieto di monetizzazione delle ferie valido per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non si applicherà ai precari della scuola. Finalmente una buona notizia? Non proprio. Infatti il comma 44 dell’art. 3 del disegno di legge sulla stabilità attualmente al vaglio del parlamento prevede questa possibilità. Ricordiamo che il decreto-legge 95 del 6.7.2012, convertito dalla legge 135 del 7.8.2012 (spending review) con effetto retroattivo aveva bloccato, di fatto, per lo scorso anno il pagamento delle ferie non fruite dal personale docente a tempo determinato. Con messaggio 135 del 6.9.2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) chiariva che, a seguito del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, avrebbe provveduto alla liquidazione dei compensi per le ferie non fruite dal personale della scuola interessato, con contratto a tempo determinato e indeterminato, maturate prima dell’entrata in vigore della citata legge 135.
La deroga sul pagamento delle ferie della legge sulla stabilità deve fare i conti anche con l’incremento di 15 giorni di ferie spettante al personale docente. La cancellazione dell’indennità in considerazione del fatto che avrebbe visto soccombente l’amministrazione per tutti i contenziosi che avrebbe generato, in relazione soprattutto alla brevità di alcuni rapporti di lavoro, ha costretto il governo a correre ai ripari consentendo la monetizzazione ai supplenti sino al termine delle attività didattiche se assunti con contratto fino al 30 giugno. Ma per evitare un ulteriore dissanguamento per le casse dello Stato in considerazione anche all’incremento di ulteriori 15 giorni di ferie il Ministro dell’economia Vittorio Grilli è ricorso ad uno stratagemma. Poiché la normativa contrattuale prevede per i docenti la possibilità di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche ad esclusione delle vacanze di Natale e Pasqua l’esecutivo ha stabilito che tali periodi nonché gli eventuali ponti sono utili e validi per la fruizione delle ferie. Con il risultato di un risparmio netto in termini di giorni utili da indennizzare pari al massimo di 11 giorni.
Ulteriore fonte di malcontento per tutti i docenti che vedono in questo provvedimento il bicchiere ancora inesorabilmente mezzo vuoto.