UTILIZZAZIONI: SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI INTESA
Con largo anticipo rispetto al passato e solo dopo poco più di due settimane di confronto è stata sottoscritta oggi 26 marzo 2014 l’intesa sull’ipotesi di CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dell’a.s. 2014/15.
Limitate le integrazioni apportate rispetto alla precedenti riunioni di cui forniamo di seguito la sintesi.
- Tra i destinatari delle utilizzazioni sono stati ricompresi i neo assunti a tempo indeterminato (dal 1° settembre 2013) che non sono stati soddisfatti nelle preferenze espresse con la domanda di trasferimento e a cui è stata assegnata la sede di titolarità d’ufficio. L’integrazione è stata recepita per i docenti nella nuova lettera e1) dell’art. 2 e per il personale ATA nella lettera g1) dell’art. 11. E’ stato conseguentemente opportunamente integrato il rispettivo ordine delle operazioni.
- Nell’art. 2 al comma 3 è stato precisato, al fine di evitare fraintendimenti, che le utilizzazioni anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto del personale docente titolare DOP e senza sede appartenente a classe di concorso in esubero possono essere effettuate nell’ambito di un unico grado di scuola;
- Nell’art. 4 relativo ai docenti di religione cattolica è stato inserito un nuovo comma 3 in cui è riportata l’integrazione già apportata al CCNI sulla mobilità (comma 8 dell’art. 37 bis ) che riconosce ai docenti perdenti posto la precedenza per il rientro nella sede di utilizzazione dell’anno scolastico 2012/13;
- In applicazione della legge 128/2013 è stato ricondotto a 3 anni il blocco alle assegnazioni provvisorie interprovinciali per i docenti neo assunti (comma 3 dell’art. 7). Potranno, pertanto, presentare domanda di assegnazione provvisoria per diversa provincia i docenti assunti con decorrenza giuridica 1.9.2011 o precedenti. Come già previsto negli anni scorsi, il blocco non riguarderà i docenti assunti con decorrenza giuridica dall’A.S. 2012/2013 e successivi che sono beneficiari delle precedenze I, III, IV, VI e VII dell’art. 8 e le lavoratrici madri (padri in alternativa) che hanno figli di età compresa tra i 3 e gli otto anni.
- Negli articoli 7 e 17 è stato chiarito che al personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2014 non è consentito chiedere l’assegnazione provvisoria
- Nell’art. 8 e nell’art. 18 relativi alle precedenze rispettivamente del personale docente e ATA è stato precisato nel comma 1 che i beneficiari sono tenuti a dichiarare l’eventuale venire meno del diritto alla fruizione entro il termine di presentazione delle domande
- Sempre negli articoli 8 e 18, per i figli di età inferiore a tre anni, è stato previsto che la precedenza è riconosciuta ad entrambi i genitori (lettera i docenti e lettera h Ata)
Articolo 6 bis – utilizzazioni nei licei musicali e coreutici
L’unica modifica sostanziale apportata all’articolo riguarda i docenti titolari di sostegno che saranno esclusi dall’utilizzazione solo se soggetti al vincolo di permanenza quinquennale.
Le altre integrazioni al testo sono state apportare per introdurre chiarimenti su aspetti controversi che avevano suscitato criticità. Segnaliamo.
- La parziale riformulazione del comma 11 relativo alle conferme e nuove utilizzazioni
- L’introduzione del comma 12, per sottolineare che per i docenti in esubero privi di sede di titolarità, si applicano le regole generali per l’eventuale completamento dell’orario che può essere disposto solo nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado e non tra gradi diversi di scuola
- La predisposizione dell’ordine delle operazioni specifico per questa particolare tipologia di utilizzazioni, nel quale è stato precisato, con la nota 2, che in considerazione della peculiarità delle utilizzazioni presso i licei musicali e coreutici non devono essere prese in considerazione le precedenze previste dall’art. 8 del CCNI.
I termini per la presentazione delle domande saranno definiti in occasione della sottoscrizione definitiva.