RESTITUITA LA RITENUTA EFFETTUATA SUGLI STIPENDI DI GENNAIO

articolo scritto il 23 Gennaio 2014

Come anticipato in un precedente articolo si è terminata con l’emissione speciale di oggi la controversia questione della restituzione degli scatti di anzianità dei lavoratori che nel corso del 2013, hanno ottenuto il riconoscimento dello scatto di anzianità. Nel corrente mese hanno ricevuto la retribuzione in due tranche:

– con un primo cedolino (gennaio 2014) è stata eseguita la famosa “retrocessione” alla posizione stipendiale del 2012 e la contestuale trattenuta di un importo massimo di 150 euro quale rateo del recupero dell’incremento stipendiale percepito nel corso del 2013;

– con un secondo cedolino è stata eseguita un’emissione speciale per la restituzione della ritenuta di 150 euro, con la stessa valuta dello stipendio di gennaio.

Al fine di fugare oggi dubbio è opportuno fornire le seguenti precisazioni:

Classe/fascia stipendiale

Su entrambi i cedolini di Gennaio 2014 nel riquadro posizione giuridica – economica è indicata la posizione stipendiale precedente a quella acquisita nel 2013 poiché essendo questi di gennaio, lavorati prima del decreto, non potevano che riprodurre tutti gli effetti negativi derivanti dall’attuazione del DPR 122/2013, riportando quindi la retribuzione ai valori della precedente classe stipendiale.

Con il Decreto legge del 17 gennaio 2014 (Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di automatismi stipendiali del personale della scuola) è stato previsto che in attesa della sessione negoziale con l’ARAN, e fino al 30 giugno 2014, non sia effettuata la retrocessione alla classe stipendiale inferiore e non si proceda al recupero dei pagamenti già effettuati. Il tutto naturalmente è subordinato all’entrata in vigore del decreto legge, che consegue alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad oggi non ancora avvenuta e attesa nei prossimi giorni.

Ritenute fiscali:

Sulla restituzione dei 150 euro (secondo cedolino) è stata applicata la ritenuta IRPEF ad aliquota massima, poiché la tassazione operata nel primo cedolino era correlata al minore imponibile fiscale percepito e, conseguentemente, inferiore a quanto dovuto (somma delle retribuzioni del primo e secondo cedolino).

Ovviamente, eventuali maggiori ritenute saranno compensate in sede di conguaglio fiscale 2014.

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