Pensione 2013.

articolo scritto il 10 Dicembre 2012

Proponiamo una breve sintesi della normativa di riferimento per la cessazione dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2013.

REQUISITI NECESSARI PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

REQUISITI POSSEDUTI AL 31 DICEMBRE 2011

QUOTA 96

ANZIANITA’ : 60 anni di eta’ e 36 di contribuzione

61 anni di ata e 35 di contribuzione

Anzianità contributiva, indipendentemente dall’età, di 40 anni al 31/12/2011

Vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione entro la data del 31/12/2011

Per le donne che optano per il sistema contributivo i requisiti sono: almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni entro la data del 31 dicembre 2012

 

 

Tutti coloro che hanno maturato i requisiti sopra indicati entro il 31 dicembre 2011 restano soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.

Pertanto il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio.

NUOVI REQUISITI

Pensione di vecchia: 66 anni di età e 3 mesi sia per gli uomini che per le donne compiuti entro il 31 agosto 2013,d’ufficio e entro il 31 dicembre 2013  a domanda (art. 59, c° 9, legge 449/97)

Pensione anticipata: a domanda al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini  da  possedersi  entro il 31 dicembre 2013 senza  operare alcun arrotondamento

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 20 gennaio 2013 esclusivamente attraverso la procedura POLIS “Istanze on line”, mentre le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

L’accertamento del diritto per l’accesso mal trattamento pensionistico è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali, mentre spetta alle Istituzioni scolastiche per il personale nominato in ruolo dopo il 2000.

 

Modalità di invio delle domande:

 

  1. On-line accedendo direttamente al sito dell’Inps ex Inpdap, previa registrazione;
  2. Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Trattenimento in servizio

Trova applicazione unicamente la possibilità di permanere in servizio per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima (art. 509, c° 3 del D.Lgs 297/94) e non più per raggiungere l’anzianità contributiva massima (art. 509, c° 2 del D.Lgs 297/94).

Pertanto, nel 2013, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

 

La proroga della permanenza in servizio non può essere concessa in presenza di esubero anche rispetto alla situazione previsionale relativa all’anno scolastico 2013/2014 e deve salvaguardare le aspettative occupazionali del personale precario e le nomine da conferire al personale dirigente scolastico.

 

Per la concessione della proroga della permanenza in servizio è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

 

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio coloro che, in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013.

 

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