NEOIMMESSI IN RUOLO: DOCUMENTI DI RITO.

articolo scritto il 1 Settembre 2014

Nel congratularci con tutto il personale che da oggi ha assunto servizio a seguito di quest’ultima tornata di assunzioni di ruolo, con la seguente breve guida vogliamo fornire chiarimenti riguardanti la documentazione di rito per il personale neoassunto.L’assunzione del rapporto a tempo indeterminato si instaura mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro.
L’instaurazione del rapporto d’impiego avviene mediante il concorso di vari elementi:
1. la proposta di assunzione fatta dall’ Amministrazione,
2. l’accettazione della proposta,
3. la firma del contratto vero e proprio, che può avvenire contestualmente alla proposta o anche successivamente,
4. l’assunzione di servizio nella sede assegnata entro la data prescritta.
E necessario, pena la decadenza, prendere servizio entro il termine stabilito salvo che, per gravi ragioni, da documentare.
La retribuzione decorre dal momento della effettiva presa di servizio.
Quando si accetta il contratto si sceglie anche la sede di servizio per l’anno scolastico in corso questa non è la sede definitiva di titolarità ma unicamente la sede provvisoria di servizio. La sede di titolarità dovrà essere richiesta per l’anno successivo con una domanda di trasferimento nell’ambito della provincia, di solito a febbraio/marzo.

 
DOCUMENTI

I documenti di rito
Il contratto a tempo indeterminato deve essere perfezionato presentando i documenti atti a certificare le condizioni civili e professionali possedute. Quelli riguardanti i requisiti civili vengono comunemente definiti documenti di rito. Vanno prodotti entro 30 giorni dall’assunzione in servizio:

1. titolo di studio (diploma di laurea o diploma di II grado, ove richiesto);
2. autocertificazione cumulativa di Nascita, Cittadinanza Italiana, Residenza e godimento dei diritti politici;
3. certificato generale del casellario giudiziario (verrà accertato d’ufficio con richiesta diretta alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art.39 del D. P.R. 313/02 ai fini di quanto previsto dall’art.43 del D. P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.);
4. certificato, con data non anteriore a sei mesi, attestante l’iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell’art.8 della L.68/99 (limitatamente agli immessi in ruolo per le assunzioni obbligatorie di cui all’art.3 L.68/99);
5. il certificato di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art.42 D.L. 69 del 21/6/2013 convertito in legge il 9/8/2013 quindi NON deve essere presentato;
6. copia del foglio matricolare o dichiarazione sostitutiva;
7. dichiarazione dei servizi;
8. per i docenti nominati in ruolo sul sostegno, copia autenticata del diploma di specializzazione;
9. dichiarazione di non incompatibilità per chi sia stato assunto a tempo pieno così come richiamata dall’art. 508 del D.L. vo 297/94 e/o dall’ art.53 del D.L. vo 165/2001.

 
Dichiarazione dei servizi art. 145TU 1092/73
Da presentare unitamente ai documenti indicati nella nomina a tempo indeterminato entro trenta giorni. Deve essere utilizzato apposito modello che può essere richiesto alle scuole o ai sindacati di categoria.
Nella dichiarazione devono essere indicati:
• dati anagrafici estremi del conseguimento dei titoli di studio e/o di abilitazione;
• tutti i servizi effettuati dal docente nella scuola;
• tutti i servizi effettuati presso enti pubblici e effettuati presso privati;
• tutti i servizi effettuati in regime di libera professione e la cassa a cui sono stati versati i contributi pensionistici;
• l’eventuale trattamento di fine rapporto ricevuto per alcuni servizi;
• l’eventuale trattamento di pensione in godimento o la liquidazione di indennità una tantum.
L’eventuale omissione di alcuni servizi potrebbe impedire la richiesta di ricongiunzione e/o riscatto. Non è necessario allegare certificati di servizio.

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