Mobilità DOS: domanda di conferma SI o NO?
Conferma SI – Conferma NO. E’ questo il dilemma che si va ad aggiungere ai già tormentati pensieri dei docenti DOS e neoassunti in Fase 0 e A. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. La nota MIUR n. 9520 che accompagna l’ordinanza sulla mobilità interviene precisando le modalità di applicazione del CCNI che ha introdotto la mobilità su scuola per i docenti di sostegno della secondaria di secondo grado.
Infatti, l’articolo 7 del CCNI prevede con priorità sui movimenti, la conferma, a domanda, sulla scuola di attuale servizio.
La nota 9520 precisa che la conferma si può richiedere solo se la scuola di servizio appartiene alla provincia di titolarità. Non possono, pertanto, presentare domanda di conferma i docenti DOS in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità. E qui il primo problema. Sappiamo, infatti, grazie alle segnalazioni dei nostri utenti, che in molti ATP non hanno fatto distinzione con riferimento alla sede di servizio, in altre parole hanno permesso anche ai docenti DOS titolari in provincia ma in assegnazione provvisoria in altra di produrre lo stesso domanda di conferma.
La situazione si complica ancora di più perché gli stessi ATP nelle medesime circolari nel comunicare le modalità di conferma per i docenti DOS escludevano categoricamente l’impossibilità di produrre domanda di conferma per il prossimo anno scolastico al personale di sostegno neoassunto in Fase 0 e A. Ora invece pare possono presentare domanda di conferma non solo i docenti DOS già di ruolo entro il 2014/2015, ma anche gli assunti DOS in Fase 0 e A nel 2015/2016. Questo è possibile poiché è’ stato modificato, il testo della nota presentata dal MIUR prima della firma del CCNI. La nota in un primo momento limitava la conferma ai soli docenti DOS vecchi assunti, ma la formulazione finale non è limitativa e pertanto la conferma si applica anche ai neoassunti Fase 0 e A, consentendo anche a loro la continuità didattica nella scuola di attuale servizio.
Le conferme sono disposte dagli uffici territoriali prima dei movimenti e, in caso di concorrenza di più aspiranti alla conferma sulla medesima scuola gli uffici procederanno tenendo conto del punteggio assegnabile sulla base della tabella per i trasferimenti a domanda.
La domanda di conferma, ancorché accolta, NON PREGIUDICA la possibilità di presentare ANCHE domanda di mobilità sia nella provincia di titolarità che in provincia diversa.
Pertanto chi chiede la conferma, ma intende presentare domanda allo scopo di ottenere altra scuola più desiderata, può partecipare alla mobilità per una scuola o più scuole della medesima provincia
La nota 9520 chiarisce unicamente il fatto che i docenti DOS che hanno ottenuto la conferma nella scuola di servizio (con l’attribuzione, nel frattempo, di un codice di scuola) e che hanno anche chiesto il trasferimento per un’altra scuola della stessa provincia, non avranno, nel movimento, la precedenza sulle scuole del comune di titolarità (Fase A1) ottenuto tramite l’operazione di conferma.
In sostanza la mobilità dei DOS, già confermati o meno, avviene per tutti nella Fase A2.
I docenti DOS, confermati o no, possono, se interessati, presentare anche domanda di passaggio e/o trasferimento in altra provincia.
Pertanto la nuova tempistica prevede:
– domande di conferma entro il 16 aprile ( ovviamente per chi non l’avesse ancora presentata)
– revoca domande di conferma presentate 23 aprile.