IL PERIODO DI PROVA DEL NEOASSUNTO: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DURATA.

articolo scritto il 1 Febbraio 2016

In attesa che il MIUR con una specifica nota chiarisca alcuni punti critici sul computo dei giorni per il periodo di formazione e di prova vogliamo con il presente articolo ribadire almeno i punti certi su tale argomento. A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale n. 850 del 27/10/15 che ha fornito indicazioni in merito al periodo di formazione per il personale docente neoassunto in ruolo, il MIUR ha emanato la nota n. 36167 in data 5 novembre, con cui fornisce una serie di orientamenti operativi. La nota precisa che, fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio “effettivamente prestato” e i 120 giorni di attività didattica indicati dal decreto per il superamento del periodo di formazione e di prova, per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto per part-time tali giorni sono proporzionalmente ridotti. Inoltre, ricorda che nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa; fin qui niente di nuovo! Nei 120 giorni dei 180, però, sono comprese, come recita l’art. 3 del decreto, tutte le attività didattiche di effettivo insegnamento e i giorni impegnati in attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali: cioè tutto ciò che si fa normalmente a scuola. Vogliamo ora descrivere il criterio del calcolo della durata per la validità del periodo dettato dalla Delibera n.32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti 26/5/1992 secondo cui i mesi di detto periodo sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente all’effettiva durata del mese (28, 30 o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio. Per i periodi inferiori a trenta giorni invece si deve tener conto dei giorni effettivi del mese di inizio o fine servizio. Se ad esempio il servizio inizia il 16 di ottobre i giorni da considerare sono 16 (31-15); se invece inizia il 16 del mese di settembre i giorni utili saranno 15 (30-15).

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