Guida ragionata ai permessi studio.
Molti ATP nelle scorse settimane, ma la stragrande maggioranza in questi giorni, stanno pubblicando in versione provvisorie e in alcuni casi in versione definitiva gli elenchi per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed A.T.A., di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395. Giungono in redazione molti quesiti ma soprattutto lamentele inerenti la possibilità e la modalità di fruizione di tali permessi ovvero: l’impossibilità di fruirne in caso di attività didattica di ricerca, il diniego di molti Dirigenti Scolastici a concederli per i corsi online e infine come regolarizzare l’iscrizione per quanti sono ammessi ai corsi PAS. Brevemente ricordiamo che i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, sono previsti e disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale e si applicano a tutto il personale appartenente alla qualifica docente, educativa ed A.T.A. ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica. L’istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei confronti del personale con incarico a tempo determinato, purché con contratto sia fino al termine dell’anno scolastico, sia fino al termine delle lezioni e dell’attività didattica per l’anno scolastico 2013/2014. La domanda per la concessione di tali permessi è finalizzata al conseguimento di norma di un titolo di studio di pari grado o superiore a quello posseduto oppure per la frequenza di corsi volti all’acquisizione di titoli di specializzazione post diploma o laurea corsi PAS e fruibili per un massimo di 150 ore rapportate all’orario settimanale di cattedra o di servizio. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno 2014. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nella misura del 3% delle unità complessive in servizio nell’anno scolastico. Fatta questa dovuta panoramica iniziamo ad analizzare nel caso specifico le lamentele di cui dicevamo cercando ove possibile di fare chiarezza. Come dicevamo i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, sono previsti e disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale che rappresenta caso per caso o meglio Regione per Regione la normativa di riferimento. Per grandi linee tali contratti sono di norma uniformati e differiscono per pochi aspetti formali, ma tutti hanno in comune la ricezione della Circolare 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad “Oggetto: la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio”. Prima di tale circolare molti CCIR prevedevano la possibilità di usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami cosa più che logica e normale se consideriamo la natura stessa dei permessi. Con l’introduzione della stessa questa possibilità è stata esclusa, infatti recita: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”. Si direbbe che tale aspetto sembra chiaro. Non sono della stessa opinione il personale che ha concluso gli esami ma è alle prese con le attività didattiche e di ricerca legate alla stesura della tesi, o di chi è impegnato in attività di ricerca di laboratorio per tesi sperimentali presso facoltà scientifiche. Come considerare tale fattispecie di attività didattica? Il CCRI della Regione Lazio per esempio ha previsto in questi casi la possibilità della concessione di quattro giorni per la tesi di laurea. Pochi per quanti ci hanno scritto lamentando questo vuoto normativo. Ma le lamentele maggiori ci giungono da quanti denunciano il diniego da parte dei Dirigenti Scolastici a concedere i permessi durate l’orario di servizio per gli iscritti alla università telematiche. Perché concedere un permesso dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per seguire un corso che è possibile seguire a qualunque ora, ma soprattutto come giustificare tale permesso? Anche in questo caso ci viene in aiuto la su citata circolare che recita: “Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. (….) E’ chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalla clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni, in quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro.” Quindi sembra chiaro che è possibile fruire dei permessi da chi è iscritto ai corsi erogati in modalità telematica e senza entrare nel merito sul quando collegarsi un aspetto rimane poco chiaro e riguarda come “certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”. Ritornando alla CCIR laziale tale possibilità è prevista con la possibilità di autocertificare a norma di legge l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro. In ultimo come regolarizzare l’iscrizione ai corsi PAS se questi ancora non sono iniziati? A tale domanda non possiamo rispondere né con la consueta circolare né con il CCIR laziale possiamo solo sperare che il MIUR al più presto sia più esplicativo del Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di evitare disparità di trattamenti in casi analoghi.
Come al solito è tutto chiaro? Forse!