Guida alle modalità di convocazione per le supplenze.

articolo scritto il 10 Giugno 2014

Come spesso abbiamo riportato sulle nostre colonne molti sono i parametri da considerare per la scelta della Provincia e delle relative scuole per tutto il personale aspirante docente che in questo periodo si accinge ad aggiornare la domanda per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto per il triennio 2014/2017. Un aspetto su cui pochi focalizzano l’attenzione perché ignari delle normativa di riferimento ma che a nostro avviso potrebbe condizionare la scelta di una provincia piuttosto che un’altra è rappresentato dalla modalità di convocazione per le supplenze e le relative e le sanzioni previste per il personale docente in caso di rinuncia. Con la seguente guida cerchiamo di far chiarezza sulle varie tipologie di supplenza e convocazioni.

Supplenze docenti fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell’infanzia

Per questa tipologia di supplenza sonoconvocati solo gli aspiranti che hanno espresso,nella domanda, laloro volontà di ottenere tale tipologia di supplenza.

  • Le scuole, una volta individuati gli interessati attraverso il sistema informativo, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso.La mancata risposta è considerata rinuncia e comporta l’immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie.
  • In caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.
  • Non si considera rinunciatario chi ha già ricevuto e accettato un’altra proposta o non è già occupato anche ad orario ridotto.
  • Il raggiungimento della sede deve avvenire in tempi rapidi.

Le scuole possono anche utilizzare direttamente il sistema “Vivifacile” anche

per questa tipologia di supplenze, rispettando la medesima fascia di reperibilità

(7,30-9,00).

Altre tipologie di supplenza

A partire dal 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato un nuovo sistema di gestione delle convocazioni.

Il sistema prevede che all’aspirante/agli aspiranti, individuati attraverso il sistema informativo sia inviato:

  • un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.

(precedentemente era previsto anche un avviso via SMS, attualmente non più attivo).

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la

durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno

  • il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro
  • le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da

parte degli aspiranti

  • nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:

–   l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si collocarispetto agli altri convocati

–   la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).

Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – Docenti (DM 131/07 art. 8)

  • Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
  • Le sanzioni non si applicano per “giustificati motivi suffragati da idonea documentazione” (Art.8comma4)
  • Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a  chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto)
  • Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  • Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:

  • dalle graduatorie ad esaurimento: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra graduatoria provinciale o dalle graduatorie d’istituto
  • per le supplenze fino a 10 giorni: si viene cancellati, dallo specifico elenco per le supplenze fino a 10 giorni di quella scuola
  • per le altre supplenze da graduatorie d’istituto:

– alla prima rinuncia non sono previste sanzioni

–   alla seconda rinuncia, nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l’ultimo aspirante) per quell’insegnamento

Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:

  • dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per quell’insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento che dalle graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate
  • dalle graduatorie d’istituto: non si possono più ottenere supplenze per quell’insegnamento dalle graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate

Abbandono di una supplenza:

  • dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie d’istituto

•          dalle graduatorie d’istituto: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti dalle graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate.

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