Guida ai trattamenti di disoccupazione ASPI e MINI ASPI.

articolo scritto il 26 Giugno 2014

Con la scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni giunge il momento, per il personale precario, di attivare le procedure necessarie per accedere ai trattamenti di disoccupazione ASPI e mini ASPI. Di seguito una breve guida redatta dalla CISL Scuola.

 

ASPI

L’Aspi   è  un’indennità che spetta  ai  lavoratori dipendenti,  assicurati  contro la disoccupazione, che abbiano perso involontariamente  l’occupazione.    Non   è riconosciuta ai  soggetti che si  dimettono, ad eccezione dei  casi di  dimissioni per giusta causa(mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul posto di lavoro, mobbing, variazione delle mansioni,ecc.).

 

 

I requisiti

Per  il diritto alla prestazione, occorre essere in possesso dei  seguenti requisiti:

 

–     stato  di   disoccupazione  (è   la   condizione  del   soggetto  privo  di   lavoro, immediatamente  disponibile allo  svolgimento ed  alla ricerca di  un’attività lavorativa,che abbia rilasciato presso il  servizio competente  –  Centro per l’impiego-una apposita dichiarazione)

 

–     almeno 2  annidi  anzianità assicurativa (devono essere trascorsi,cioè,2 anni dal  versamento del  primo contributo)

 

–    almeno 52  settimane di  contribuzione da attività lavorativa dipendente nel biennio precedente l’inizio  del  periodo di disoccupazione

 

 

La durata

A  regime,  dal   1°  gennaio 2016,  ed   in   relazione  agli   eventi  di  disoccupazione verificatisi a  partire  da  tale data,  la   durata  massima  legale dell’indennità di disoccupazione Aspi  è di:

 

–     12   mesiper   i  soggetti con   età anagrafica inferiorea 55   anni,  detratti  i periodi d iindennità eventualmente già  fruiti, sia a titolo di Aspi  che di mini Aspi,  negli ultimi 12  mesi precedenti la  data di  cessazione del  rapporto di lavoro

–     18  mesi per   i  soggetti con   età anagrafica pari o  superiore a 55  anni, nei limiti delle settimane  di  contribuzione negli ultimi 2  anni, detratti i periodi di  indennità eventualmente già  fruiti negli ultimi 18  mesi, sia a titolo di Aspi  chedi  mini Aspi,  negli ultimi 18  mesi precedenti la  data di  cessazione del  rapporto di lavoro

–     Nel  periodo transitorio 2013–2015, viene previsto un graduale aumento della durata della prestazione.

 

In caso di  cessazione del  rapporto di  lavoro intercorso nel  2014, la  prestazione è corrisposta:

 

–    per  unperiodo di 8 mesi ai soggetti con  età anagrafica inferiore a 50  anni

–     per  12  mesi per  i soggetti con  età anagrafica pari o superiore a 50  anni ed inferiore a 55  anni

–    per  14  mesi ai soggetti con  età anagrafica pari o superiore a 55  anni

 

Infine,  in   caso  di   cessazione  del   rapporto  di   lavoro  intercorso  nel   2015,  la prestazione Aspi  è corrisposta:

 

–    per  un periodo di 10  mesi ai soggetti con  età anagrafica inferiore a 50  anni

–     per  12  mesi per  i soggetti con  età anagrafica pari o superiore a 50  anni ed inferiore a 55  anni

–    per  16  mesi ai soggetti con  età anagrafica pari o superiore a 55  anni

 

 

L’importo

L’importo del  trattamento è  pari al  75% della retribuzione media mensile ai  fini previdenziali percepita dal  lavoratore nell’ultimo biennio, se  uguale o inferiore ad 1.180€;  se  superiore, l’indennità è incrementata di  una somma pari al  25%  del differenziale tra la retribuzione imponibile mensile e l’importo di 1.180€.

In ogni  caso,l’indennità di  disoccupazione non potrà essere superiore all’importo  mensile massimo di 1.152,90€,  per  il 2013.

All’importo viene applicata una riduzione del  15%  dopo i primi 6 mesi di fruizione della prestazione ed  una ulteriore riduzione del  15%  trascorsi 12  mesi.

 

 

La domanda

La     domanda   di     disoccupazione    Aspi     deve     essere   presentata    all’Inps, esclusivamente  in  via telematica,  entro 2  mesi dalla data  di  spettanza del trattamento(a  pena di  decadenza).L’indennità  viene erogata  a  partire  dall’8° giorno successivo alla data  di  cessazione  dell’ultimo rapporto  di  lavoro,  se   la domanda  è   presentata  entro  l’8°   giorno;    mentre  viene  pagata   dal    giorno successivo a quello in cui  viene presentata la domanda,se  essa è successiva  all’8° giorno.L’indennitàdecorre,altresì,dalladata  di  rilascio-  pressoil  Centroper l’impiego  –  della  dichiarazione  di   immediata  disponibilità  allo   svolgimento  di attivitàlavorativa,se  successivaallapresentazionedelladomanda.

 

 

MINI  ASPI

La  mini Aspi  è un’indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro la  disoccupazione,  che  abbiano  perso  involontariamente  l’occupazione in   data successiva al  31  dicembre 2012.Non  è riconosciuta ai  soggetti che si  dimettono, ad eccezione dei  casi di  dimissioni per   giusta causa  (mancato pagamento della retribuzione,molestie sessuali  sul  posto di   lavoro,  mobbing,  variazione  delle mansioni,ecc.).

 

I requisiti

Per  il diritto alla prestazione, occorre essere in possesso dei  seguenti requisiti:

 

–      stato  di   disoccupazione  (è   la   condizione  del   soggetto  privo  di   lavoro, immediatamente  disponibile allo  svolgimento ed  alla ricerca di  un’attività lavorativa ,che abbia rilasciato presso il  servizio competente  –  Centro per l’impiego-una apposita dichiarazione

 

–      almeno  13   settimane  di   contribuzioneda  attività  lavorativadipendente negliultimi12  mesiprecedentil’inizio  del  periododi  disoccupazione(nonè previstoalcunrequisitodianzianitàassicurativa)

 

L’indennità viene corrisposta  mensilmente per  un numero di  settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei  12  mesi precedenti la data di cessazione del   rapporto  di   lavoro.  Ai   fini   della  durata   non  sono  computati  i   periodi contributivi che hanno già  dato luogo a derogazione della prestazione.

 

 

 

L’importo

L’importo del  trattamento è  pari al  75% della retribuzione media mensile ai  fini previdenziali,nei   casi in  cui   quest’ultima sia uguale o  inferiore ad 1.180€;  se superiore, l’indennità è incrementata di  una somma pari al  25%  del  differenziale tra  la   retribuzione  imponibile mensile  e  l’importo  di   1.180  €.   In  ogni   caso, l’indennità mini Aspi  non potrà essere superiore all’importo mensile massimo di 1.152,90€(per  il 2013).

 

Quando, però, la  precedente indennità mini Aspi  viene fruita solo  parzialmente, perché  interrotta  dalla  rioccupazione  del   beneficiario  prima  del   termine  del periodo spettante, potranno essere computati-per  un’eventuale nuova indennità mini Aspi  – anche i periodi di contribuzione residui già  presi in considerazione per la   precedente indennità,  ma   in   relazione  ai   quali  non  vi  è  stata un’effettiva erogazione della prestazione. In caso di nuova occupazione con  contratto di lavoro subordinato,   l’indennità  è   sospesa   d’ufficio,sulla  base  delle  comunicazioni obbligatorie, fino  ad un massimo di 5 giorni.

 

La domanda

La domanda di  disoccupazione mini Aspi  deve  essere presentata all’Inps, esclusivamente  in  via telematica,  entro 2  mesi dalla data  di  spettanza del trattamento(a  pena di  decadenza). L’indennità  viene erogata  a  partire  dall’8° giorno successivo alla data  di  cessazione  dell’ultimo rapporto  di  lavoro,  se   la domanda  è   presentata  entro  l’8°   giorno,  mentre   viene  pagata   dal    giorno successivo a quello in cui  viene presentata  la  domanda,se  la  stessa è successiva all’8°  giorno. L’indennità decorre, altresì, dalla data di  rilascio – presso il Centro per  l’impiego-  della dichiarazione di  immediata disponibilità allo  svolgimento di attività lavorativa, se  successiva alla presentazione della domanda.

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