Graduatorie ad esaurimento 2014/14: Chiarimenti sulla Tabella valutazione titoli.
In attesa di conoscere il contenuto del D.M. di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo triennio 2014/17 di prossima emanazione, ricordando che:
- per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (Allegato 1).
- per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (Allegato 2).
forniamo i seguenti chiarimenti su tali aspetti:
- COME SI VALUTANO I TITOLI ABILITANTI CHE DANNO ACCESSO ALLA GRADUATORIA?
- COSA SI INTENDE PER TITOLI PARI O SUPERIORI?
- COME SI VALUTANO I DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO ED I MASTER?
COME SI VALUTANO I TITOLI ABILITANTI CHE DANNO ACCESSO ALLA GRADUATORIA?
In base al voto conseguito il punteggio varia da un minimo di 4 punti ad un massimo di 12 punti, a questo punteggio vengono aggiunti a tutti indistintamente ulteriori 6 punti. Le abilitazioni conseguite tramite corsi SSIS, COBASLID, DIDATTICA DELLA MUSICA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA danno diritto ad un ulteriore punteggio aggiuntivo paria a 24 punti, quindi 24+6 = 30.
N.B. i 24 punti aggiuntivi valgono per una sola abilitazione SSIS occorre però precisare: se mi abilito con un unico esame i 24 punti spettano alla classe di concorso in cui mi sono abilitata, se invece l’Università attesta che ho conseguito più abilitazioni con corsi ed esami distinti posso scegliere dove aggiungere i 24 punti.
Esempio :
mi abilito nella classe A052 (lettere,latino e greco nei licei classici), automaticamente sono abilitata anche per le classi di concorso:
- A051 (lettere, latino nei licei e ist.mag.),
- A050 (lettere ist. Sup.)
- e A043 (lettere nelle scuole medie) – posso aggiungere i 24 punti solo nella classe A052.
L’Università rilascia un’abilitazione relativa alle classi A052, A051, A050 e A043 (oppure A051 e A050/43,oppure A050 e A043, a seconda quindi del corso che ho frequentato) precisando nell’attestato: “Trattasi di corsi ed esami distinti”, in questo caso posso scegliere dove aggiungere i 24 punti.
L’esempio sopra riportato vale per tutte quelle classi di concorso comprese in Ambiti Disciplinari.
Per le abilitazioni conseguite a seguito di un anno aggiuntivo non sono previsti i 24 punti aggiuntivi.
Esempio:
Anni accademici 2005/06 – 2006/07 mi abilito nella classe di concorso A059, ho diritto ai punti relativi al voto + i 6 punti + i 24 punti aggiuntivi.
Anno accademico 2007/08 mi abilito nella classe di concorso A060,ho diritto ai punti relativi al voto + i 6 punti.
COSA SI INTENDE PER TITOLI PARI O SUPERIORI
Quando i titoli che danno accesso all’abilitazione all’insegnamento sono unicamente lauree conseguite con il vecchio ordinamento (vedi DM 39 del 30/01/1998) o lauree specialistiche (vedi DM 22 del 9/02/2005), altro titolo pari non può che essere una seconda laurea. Si ricorda che anche per insegnare presso le scuole dell’infanzia e/o primaria occorre la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia o elementare). Permangono alcune classi di concorso alle quali si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado (ITP) pertanto altro titolo pari è un secondo diploma o, titolo superiore, una laurea .
N.B. titoli pari o superiori: ai docenti delle scuole elementari e materne, che hanno potuto usufruire del diploma magistrale come titolo d’accesso all’abilitazione e sono inseriti in graduatoria, non possono essere riconosciuti altri diplomi ma possono ottenere il riconoscimento della laurea in scienze della formazione primaria come altro titolo ed eventuali altre lauree come titoli superiori; docenti che si inseriscono in graduatoria con la laurea in scienze della formazione primaria non possono richiedere come altro titolo il diploma magistrale o altri diplomi eventualmente conseguiti ma solo altre lauree; le lauree di durata triennale non danno diritto ad alcun punteggio a tutte le classi di concorso per le quali è previsto come titolo di accesso una Laurea quadriennale – quinquennale o una Laurea Specialistica.
Possono invece richiedere il riconoscimento delle lauree triennale i docenti iscritti o che si iscrivono nelle graduatorie per le classi A075 – A076 e I.T.P., classi di concorso a cui si accede ancora con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Chi si inserisce con la laurea quadriennale in SCIENZE MOTORIE non può chiedere il riconoscimento del diploma ISEF come titolo pari, in quanto lo stesso è stato equiparato ad una laurea triennale. Stesso discorso per i Diplomi di I livello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti equiparati a lauree triennali.
COME SI VALUTANO I DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO ED I MASTER?
Sono valutati tutti i corsi, anche On Line, organizzati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell’U.E., valide a rilasciare titoli in base a : DPR 162/1982 – L. 341/1990 – DM 509/1999.
- I diplomi di perfezionamento ed i master devono essere coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. I corsi di perfezionamento universitari strutturati su 1500 ore e 60 crediti che si concludono con un esame finale sono equiparati ai master e, come questi, valgono 3 punti.
- Il dottorato di ricerca vale 12 punti; il diploma di specializzazione universitaria di durata pluriennale, che si può individuare con la sigla DS, vale 6 punti.
- I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale con esame finale (ma non strutturati su 1500 ore e 60 crediti) valgono 1 punto.
N.B. partendo dall’anno 2005/06:
- il dottorato di ricerca (12 punti) può essere al massimo 1.
- il diploma di specializzazione universitario (6 punti) può essere al massimo 1
- i diplomi di perfezionamento e master possono essere al massimo 3