Docenti Precari e Dottorato di Ricerca: il punto della situazione alla luce della sentenza di Ancona.

articolo scritto il 27 Gennaio 2014

La normativa di riferimento in materia di modalità di fruizione del dottorato di ricerca e delle borse di studio e connessi diritti alle assenze ed alla retribuzione, è contenuta in norme di legge (valide per tutti i lavoratori pubblici) in circolari da parte del Miur, essenzialmente riconducibili, in ordine di tempo, alle seguenti disposizioni:

· Art. 2 Legge n. 476 del 13.8.984;

· Art. 52 comma 57 Legge n.448 del 28.12.2001;

· C.M. n. 120 del 4.11.2002;

· Art. 18 e art. 19 del CCNL 2006/2009;

· C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011.

 

Per il personale a tempo indeterminato non si rilevano problematiche particolari circa la fruizione del congedo per motivi di studio, viceversa controversia è la situazione per i docenti a tempo determinato. Per quanto riguarda il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ammesso a partecipare ad un corso di dottorato di ricerca, con la C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011 il Miur ha fatto preciso riferimento alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.


Ne consegue che anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca.

 


Il Miur, però, conferma la posizione mantenuta negli anni precedenti precisando che: “….si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato”.

Ne consegue che, in riferimento alle indicazioni del Miur, al personale supplente designato alla frequenza di un dottorato di ricerca o di una borsa di studio nei casi indicati in precedenza compete:


  • accettare una proposta di lavoro per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche pervenutagli durante la frequenza del dottorato. In tale ipotesi il rapporto di lavoro è da intendersi comunque costituito a tutti gli effetti anche senza l’assunzione in servizio;
  • il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato ai fini della ricostruzione della carriera e della pensione così come previsto dal personale a tempo indeterminato.

Il congedo straordinario con relativo mantenimento della retribuzione stabilito dall’art. 52, comma 57, legge 28 dicembre 2001, n. 448 normativa primaria è pertanto non subordinata alla circolare ministeriale inoltre non fa alcuna discriminazione tra personale di ruolo ed a tempo determinato in sintonia con lo stesso CCNL/2007 del comparto scuola che vede applicare al personale supplente gli stessi istituti giuridici delle assenze stabilite per il personale di ruolo, tranne che nei casi espressamente citati nel contratto stesso.


Tale orientamento è stato ribadito in più sentenze: Tribunale di Caltagirone (ordinanza 103/2004) – Tribunale di Verona (sentenza n. 360 del 26 maggio 2011) – Tribunale di Napoli luglio 2013 e dal giudice del lavoro di Ancona con la sentenza n.r.g. 2490/20 del 16 ottobre 2013.

Il giudice del lavoro di Ancona con la sentenza del 16 ottobre 2013, si è pronunciato sul diritto alla retribuzione da parte di un insegnante precario della scuola in congedo straordinario per dottorato senza borsa di studio, accogliendo le tesi dell’insegnante e salvaguardando così i suoi diritti ad un equo e non discriminatorio trattamento.

Nel merito l’Amministrazione Scolastica aveva preteso la restituzione delle retribuzioni di due mensilità dell’anno 2011, sostenendo che ” il percipiente, in quanto non di ruolo, sarebbe … escluso dalla facoltà prevista dall’art. 2 della legge 476/84 di fruire di congedo retribuito “in caso di ammissione ai corsi di dottorato e ricerca senza borse di studio”.

Il Tribunale di Ancona ha affermato a chiare lettere che “non può essere accettata alcuna interpretazione, ed anzi si dovrebbe ritenere abrogata ogni previgente norma che contempli differenze di trattamento economico tra personale stabile e precario, nella vigenza dell’art. 6 del Dlgs 368/2001, norma che nell’imporre un criterio di “non discriminazione” non pare tollerare la permanenza di eccezioni, stante anche la sua derivazione comunitaria (v. punto 1 della “clausola 4” dell’Accordo Quadro attuato con la Direttiva 70/1990 da ritenersi direttamente applicabile,) ed il suo contenuto di diretta espressione di principi costituzionali”.

Il giudice del lavoro ha evidenziato come la ratio della disciplina in esame è costituita dall’interesse dell’Amministrazione alla formazione dei proprio dipendenti.

Che tale interesse primario, non può venir meno nei confronti del personale precario della scuola il quale è equiparato al personale stabile in quanto tendenzialmente destinato ad entrare nei ruoli.

Che l’Amministrazione sarà arricchita dalla sua maggiore preparazione, così come da quella di un collega di ruolo (il quale a sua volta potrebbe anche dimettersi).

Pertanto il Giudice, considerando che “ tale trattamento deve essere garantito senza distinzione sulla tipologia del rapporto di lavoro e quindi spetta anche al personale a tempo determinato”, ha dichiarato non dovuta la restituzione degli stipendi percepiti e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali

Questa sentenza conferma che l’applicazione del congedo straordinario per dottorato di ricerca, di cui all’art. 52 comma 57 della legge 448/01 va applicata anche al personale a tempo determinato e che ogni interpretazione restrittiva è errata ed illegittima in quanto lesiva dei diritti del personale della scuola che vanno garantiti in modo paritario.

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