CCNI SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L’A.S. 2016/2017: LE PRINCIPALI NOVITA’.

articolo scritto il 16 Giugno 2016

Per tutti i docenti, compresi i neo assunti nell’a.s. 2015/16 che risulteranno trasferiti su ambito territoriale, le operazioni saranno, come di consueto, gestite dagli Uffici territoriali con assegnazione della sede di servizio su scuola. Inoltre il piano delle disponibilità per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie comprenderanno sia i posti di organico di diritto (organico dell’autonomia) sia i posti e le frazioni orario dell’organico di fatto.

 

Confermata, inoltre, al comma 13 dell’art. 1 la clausola di salvaguardia che consentirà la riapertura del confronto, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, a seguito di successivi provvedimenti che abbiano incidenza sulle materie disciplinate dal CCNI.

 

Di seguito proponiamo una sintesi delle principali modifiche apportate al testo.

 

Docenti destinatari delle utilizzazioni – Art. 2

Tra i docenti destinatari delle utilizzazioni sono stati ricompresi i titolari di sostegno della scuola secondaria di II grado – ex DOS che non abbiano potuto ottenere la conferma della titolarità sulla scuola di utilizzazione dell’a.s 2015/16 o che siano stati trasferiti d’ufficio su sede (art. 1 comma 1 lettere d) e g);

Nel nuovo comma 4 per i docenti neo assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che, non avendo ottenuto un Ambito territoriale di titolarità sono rimasti assegnati, per il solo anno scolastico 2016/17 alla provincia di immissione in ruolo, è stato precisato che si procederà alla loro assegnazione su una scuola, anche in soprannumero, al termine di tutte le  operazioni.

Nello stesso articolo è stato introdotto il nuovo comma 6 in cui è stato precisato che il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini una disponibilità di ore.

La stessa precisazione è stata prevista nel nuovo comma 7 (ultimo periodo) per i docenti di religione cattolica. Per gli stessi docenti, nei casi di riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto è stato, inoltre, chiarito, nello stesso comma, che se non è possibile il completamento dell’orario nella scuola di servizio, i docenti di religione sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee. Se poi i docenti di religione sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano.

Sempre per i docenti di religione cattolica è stato integrato il comma 11 dell’art. 2 con una precisazione relativa ai docenti a cui è stata revocata l’idoneità all’insegnamento, per i quali si prevede un trattamento analogo a quello disposto per i docenti in esubero al comma 3 dell’art. 2.

 

Licei musicali e coreutici – Art. 6 bis

 

Tra i destinatari delle utilizzazioni nei nuovi insegnamenti dei licei musicali sono stati previsti anche i docenti assunti nel 2015/16 che vi hanno prestato servizio sullo specifico insegnamento come supplenti fino al termine delle attività didattiche (comma 1 e comma 11).

Nell’articolo è stata introdotto il nuovo comma 12 con cui si prevede che nei casi di riduzione delle ore, la conferma dei docenti già utilizzati è effettuata sulla base degli anni di servizio effettivo (anche a tempo determinato) prestati nello stesso Liceo e nella stessa disciplina.

 

Quanto alle disponibilità ulteriori, è stato previsto uno specifico comma (comma 13) in cui con la nota 1 è stato chiarito che per ulteriori disponibilità si intendono le nuove ore che si aggiungono a quelle già presenti nella specifica  disciplina nell’a.s. 2015/16.

 

Assegnazioni provvisorie del personale docente –  Art. 7

Il testo dell’articolo, oltre ad essere oggetto di integrazioni, è stato rivisitato per maggiore chiarezza.

Al comma 1 è stato precisato che i anche docenti titolari di ambito territoriale possono presentare domanda di assegnazione provvisoria. Gli stessi docenti possono presentare la domanda anche se l’ambito di titolarità comprende il comune di ricongiungimento (comma 11)

Nel comma 3 è stato previsto per i docenti neo assunti da Graduatoria del concorso ordinario nelle fasi b e C, la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria, in subordine alla provincia di ricongiungimento, anche per più province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso.

Nel comma 4 è stata prevista la possibilità di presentare la domanda oltre che per diverso grado o classe di concorso, anche per tipologia di posto diverso da quello di titolarità (sostegno, posti di tipo speciali o ad indirizzo didattico differenziato), fatto salvo il vincolo quinquennale e il possesso dello specifico titolo.

Nel comma 5 è stato precisato che la domanda di assegnazione provvisoria per diverso grado di istruzione può essere chiesta dai docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo per l’a.s. 2016/17 (anche neo assunti nell’a.s. 2015/16)

Al comma 7 è stato chiarito che per comune di ricongiungimento si deve intendere non solo la residenza ma anche il domicilio del familiare assistito, analogamente a quanto previsto per i beneficiari della precedenza IV dell’art. 8. La stessa integrazione è stata apportata alla tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie, Allegato2. In tal senso sono stati integrati anche l’art. 17 del personale ATA e la relativa tabella di valutazione, Allegato 5.

 

Infine è stata introdotta nel comma 13 la possibilità di scambio di posto tra docenti titolari del medesimo insegnamento qualora non siano stati soddisfatti con la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Per questa procedura, da attivarsi a domanda e al termine delle operazioni, sono previste successive indicazioni, d’intesa con le OOSS, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e omogeneità di comportamenti.

 

Sistema delle precedenze – Art. 8 – precedenza IV

La precedenza IV – assistenza al familiare disabile, è stata modificata analogamente a quanto previsto nel CCNI sulla mobilità introducendo la priorità per i genitori ed i tutori.

 

Per le lavoratori madri e i lavoratori padri, la precedenza per i figli, precedentemente riconosciuta fino a 3 anni, è stata ampliata fino ai 6 anni di età (lettera l). Inoltre, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, è stata introdotta una nuova precedenza per i figli da 6 a 12 anni (lettera m).

In tal senso è stato integrato anche l’art. 18 del personale ATA.

 

PERSONALE ATA

Negli  articoli 12 e 13  in presenza di esubero, nel quadro delle disponibilità sono stati previsti posti aggiuntivi da costituire per le diverse esigenze di funzionamento e supporto correlate ai nuovi compiti e adempimenti richiesti alle istituzioni scolastiche dai processi di riforma.

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