Assenza per visita specialistica: chiarimenti.
Giungono in redazione richieste di chiarimento sulle assenze per visita specialistica alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D.L. 101/2013, che, all’articolo 4, comma 16-bis, ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55- septies del D.Lgs. 165/2001.
In primo luogo è bene chiarire che per assenza per visita specialistica si intende quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici.
Non rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest’ultimo non la esegua a titolo di “specialista”.
La regolamentazione della modalità di giustificazione dell’assenza per malattia è dettata dal Decreto Legge n. 98 del 2011, che ha stabilito che, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011 – ultimo intervento dell’Amministrazione sulla materia – ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
Recentemente il legislatore è intervenuto sulla materia modificando, con la richiamata norma del d.l. 101/2013, l’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che «nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».
Da queste modifiche è derivato che alcuni dirigenti scolastici hanno ritenuto di poter imporre al dipendente l’utilizzazione dei permessi brevi negando la possibilità di assentarsi per malattia.
Tuttavia, quest’ultima modifica che ha inserito il concetto di “permesso” e di “giustificazione dell’orario”, non ha snaturato l’istituto dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Si consideri infatti che l’art. 55-septies, è rubricato “controlli sulle assenze” ed è lo stesso articolo, nella sua prima parte, a definirla ancora assenza per malattia e che pertanto come tale va considerata e disciplinata.
E’ necessario, quindi, fare una distinzione tra l’assenza per visita specialistica da imputare a malattia e il permesso breve di cui all’art. 16 del CCNL/2007 del Comparto scuola, che non prevede specifici permessi per “visite specialistiche”.
Pertanto la normativa cui i dirigenti devono far riferimento non può che essere quella richiamata in precedenza, e cioè quella che regolamenta l’assenza per malattia, disciplinata dall’art. 71 del D.L. 112/ 2008 e le istruzioni dettate dalla Circolare applicativa del Dipartimento della funzione pubblica n. 8/2008.
Infatti, la ratio della modifica apportata dal D.L. 101/2013 è quella di consentire, a vantaggio dell’Amministrazione, una diminuzione della durata dell’assenza per il tempo strettamente necessario, mentre per il lavoratore quella di continuare a garantire la facoltà di scegliere liberamente tra l’assenza per malattia di un giorno (con decurtazione della retribuzione accessoria nonché il computo ai fini del periodo di comporto) o il permesso breve con obbligo di recupero (ai sensi dell’art. 16 del CCNL), senza che il Dirigente scolastico possa entrare nel merito della sua scelta.