Organico Potenziato: il corretto utilizzo dei docenti.

articolo scritto il 18 Gennaio 2016

Dal mese di dicembre le scuole sono alle prese con l’utilizzazione del personale docente neo immesso in ruolo con la fase “C” sull’organico potenziato. Se pur tale organico ha la sua potenzialità nell’autonomia della scuola, ha creato e sta creando un pò di confusione aggiungendo altri problemi a quelli già esistenti nelle scuole. Desideriamo qui dare un contributo sulla utilizzazione di tali docenti precisando che la loro assegnazione, così come per tutti i neo immessi in ruolo è provvisoria e limitata all’a.s. in corso.

DOCENTE ASSUNTO SUI POSTI AGGIUNTIVI DELLA SCUOLA

Il docente è utilizzato con atto formale scritto da parte del DS (art. 28 c. 4 del CCNL/07) per il proprio orario contrattuale (18 o 24 ore settimanali o frazioni di posto in caso di assunzione part time) e per le attività deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 della legge 107/2015, così come individuati nel fabbisogno di cui alla nota ministeriale 0030549 del 21.09.15. Il Collegio dei docenti deve valutare il POF 2015/16 già approvato, alla luce del quale sono state espresse le priorità di intervento, per apportare eventuali revisioni tenendo conto delle competenze dei docenti e delle classi di concorso loro assegnate e programmare l’impiego dei docenti all’interno delle attività per l’intero anno scolastico.

Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle classi/attività e alle aree di intervento, rispettando i criteri generali del Consiglio d’Istituto e le proposte del Collegio, e definisce inoltre le attività funzionali di cui all’art.29 del CCNL. In sede di Collegio docenti si farà specifico riferimento in merito al ruolo/contributo sulla valutazione degli alunni ai sensi del DPR 122/09.

Il comma 85 indica la possibilità che il docente sia utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni; in nessun caso è indicata la possibilità che tali docenti siano utilizzati in supplenze di durata superiore.

L’eventuale utilizzo per le supplenze fino a 10 giorni deve essere definito quantitativamente e in un numero massimo di classi, per non condizionare lo svolgimento delle attività già programmate.

Va assolutamente evitato l’utilizzo per supplenze in un ordine di scuola per il quale il docente non possiede il titolo di studio di accesso.

Al docente neo-assunto deve essere garantito in ogni caso tutto il percorso di formazione dell’anno di prova, con particolare riguardo alle attività peer-to-peer in co-presenza col tutor (senza gerarchizzazione alcuna) finalizzate all’azione di insegnamento.

DOCENTE ASSEGNATO PER LA COPERTURA DI SEMIESONERI SU PIU’ SCUOLE

Come sopra. Nella gestione del rapporto di lavoro valgono le stesse regole del personale docente che ha una cattedra-orario esterna.

DOCENTE ASSEGNATO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MA UTILIZZATO NEL PRIMO CICLO.

Tale utilizzo è previsto dal comma 20 solo in qualità di docenti specialisti per gli insegnamenti della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria; il comma 85 indica la possibilità di impiegare il personale per le sostituzioni fino a 10 giorni anche in gradi di istruzione inferiore. Si tratta di istituti comprensivi o onnicomprensivi che al loro interno si strutturano in più gradi di scuola Inferiore. La mancanza del titolo di studio di accesso costituisce impossibilità per l’utilizzo in supplenze e si configura come illegittimo e si può perseguire. Il docente, pertanto, può essere utilizzato solo in compresenza per le attività di potenziamento.

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