Guida ai trattamenti di disoccupazione ASPI e MINI ASPI.
Con la scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni giunge il momento, per il personale precario, di attivare le procedure necessarie per accedere ai trattamenti di disoccupazione ASPI e mini ASPI. Di seguito una breve guida redatta dalla CISL Scuola.
ASPI
L’Aspi è un’indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro la disoccupazione, che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Non è riconosciuta ai soggetti che si dimettono, ad eccezione dei casi di dimissioni per giusta causa(mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul posto di lavoro, mobbing, variazione delle mansioni,ecc.).
I requisiti
Per il diritto alla prestazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione (è la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa,che abbia rilasciato presso il servizio competente – Centro per l’impiego-una apposita dichiarazione)
– almeno 2 annidi anzianità assicurativa (devono essere trascorsi,cioè,2 anni dal versamento del primo contributo)
– almeno 52 settimane di contribuzione da attività lavorativa dipendente nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione
La durata
A regime, dal 1° gennaio 2016, ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire da tale data, la durata massima legale dell’indennità di disoccupazione Aspi è di:
– 12 mesiper i soggetti con età anagrafica inferiorea 55 anni, detratti i periodi d iindennità eventualmente già fruiti, sia a titolo di Aspi che di mini Aspi, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
– 18 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti negli ultimi 18 mesi, sia a titolo di Aspi chedi mini Aspi, negli ultimi 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
– Nel periodo transitorio 2013–2015, viene previsto un graduale aumento della durata della prestazione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorso nel 2014, la prestazione è corrisposta:
– per unperiodo di 8 mesi ai soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni
– per 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni ed inferiore a 55 anni
– per 14 mesi ai soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni
Infine, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorso nel 2015, la prestazione Aspi è corrisposta:
– per un periodo di 10 mesi ai soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni
– per 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni ed inferiore a 55 anni
– per 16 mesi ai soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni
L’importo
L’importo del trattamento è pari al 75% della retribuzione media mensile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore nell’ultimo biennio, se uguale o inferiore ad 1.180€; se superiore, l’indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione imponibile mensile e l’importo di 1.180€.
In ogni caso,l’indennità di disoccupazione non potrà essere superiore all’importo mensile massimo di 1.152,90€, per il 2013.
All’importo viene applicata una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione della prestazione ed una ulteriore riduzione del 15% trascorsi 12 mesi.
La domanda
La domanda di disoccupazione Aspi deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento(a pena di decadenza).L’indennità viene erogata a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno; mentre viene pagata dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la domanda,se essa è successiva all’8° giorno.L’indennitàdecorre,altresì,dalladata di rilascio- pressoil Centroper l’impiego – della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attivitàlavorativa,se successivaallapresentazionedelladomanda.
MINI ASPI
La mini Aspi è un’indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro la disoccupazione, che abbiano perso involontariamente l’occupazione in data successiva al 31 dicembre 2012.Non è riconosciuta ai soggetti che si dimettono, ad eccezione dei casi di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione,molestie sessuali sul posto di lavoro, mobbing, variazione delle mansioni,ecc.).
I requisiti
Per il diritto alla prestazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione (è la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa ,che abbia rilasciato presso il servizio competente – Centro per l’impiego-una apposita dichiarazione
– almeno 13 settimane di contribuzioneda attività lavorativadipendente negliultimi12 mesiprecedentil’inizio del periododi disoccupazione(nonè previstoalcunrequisitodianzianitàassicurativa)
L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a derogazione della prestazione.
L’importo
L’importo del trattamento è pari al 75% della retribuzione media mensile ai fini previdenziali,nei casi in cui quest’ultima sia uguale o inferiore ad 1.180€; se superiore, l’indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione imponibile mensile e l’importo di 1.180 €. In ogni caso, l’indennità mini Aspi non potrà essere superiore all’importo mensile massimo di 1.152,90€(per il 2013).
Quando, però, la precedente indennità mini Aspi viene fruita solo parzialmente, perché interrotta dalla rioccupazione del beneficiario prima del termine del periodo spettante, potranno essere computati-per un’eventuale nuova indennità mini Aspi – anche i periodi di contribuzione residui già presi in considerazione per la precedente indennità, ma in relazione ai quali non vi è stata un’effettiva erogazione della prestazione. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio,sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 5 giorni.
La domanda
La domanda di disoccupazione mini Aspi deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento(a pena di decadenza). L’indennità viene erogata a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno, mentre viene pagata dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la domanda,se la stessa è successiva all’8° giorno. L’indennità decorre, altresì, dalla data di rilascio – presso il Centro per l’impiego- della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, se successiva alla presentazione della domanda.