Ferie, permessi ed assenze del personale docente e ata assunto a tempo determinato.

articolo scritto il 5 Febbraio 2014

Giungono in redazione richieste di chiarimenti sulle tipologie di assenze del personale docente e ata assunto a tempo determinato. Di seguito una breve guida esplicativa. Al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’Art. 19, comma 1, CCNL 2006-2009 si applicano, nei limiti della durata della nomina, le stesse disposizioni previste per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

  • le ferie (gg. 30 per anno scolastico) sono proporzionali al servizio prestato (2,5 giorni al mese); la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria e, pertanto, qualora la supplenza termini prima del periodo estivo (luglio e agosto), si dava luogo, fino al 31.12.2012 al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto; dopo tre anni scolastici di servizio, comunque prestato, spettano 32 giorni; le ferie, dal 1.1.2013, sono monetizzabili limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione indipendentemente dal fatto che il dipendente abbia o meno avanzato formale richiesta; sarà consentita, pertanto, la monetizzazione nella misura data dai giorni di ferie maturati detratti tutti i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;
  • il personale docente e ATA, assunto fino al termine delle attività didattiche o per l’intero anno scolastico, assente per malattia, ha diritto alla retribuzione per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese e, per il restante periodo, fino a 9 mesi in un triennio scolastico, ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico;
  • il personale assunto a tempo determinato per brevi supplenze, in caso di malattia, ha diritto, nei limiti della durata della nomina, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%;

 

  • i permessi per la partecipazione a concorsi od esami concessi fino ad un massimo di otto giorni ed i permessi fino ad un massimo di sei giorni per motivi personali o familiari non sono retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio;

 

  • i tre giorni di permesso, anche non consecutivi, previsti per lutto sono retribuiti;

 

  • i quindici giorni consecutivi di permesso in occasione del matrimonio, entro i limiti di durata del contratto, sono retribuiti.

La disciplina del personale a tempo determinato può riguardare pure il personale docente e ATA a tempo indeterminato, anche neoassunto, quando tale personale accetti (facoltà consentita soltanto nell’ambito del comparto scuola) rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni complessivamente per tre anni, la titolarità del posto.

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