Il concorso dei record continua a far parlare di sé.
Per molti aspetti era stato definito il concorso dei record: per numero di partecipanti, per la predisposizione della macchina organizzativa al suo espletamento tra l’altro ancora non terminato, per le polemiche che l’hanno accompagnato fin dall’emanazione e infine per la valanga di ricorsi che l’hanno investito. Parliamo del concorsone di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012 che nelle scorse settimane è stato al centro di due importanti pronunce della Sez. III del TAR Lazio la n. 11078 del 21 dicembre 2013 e la n. 272/14 pubblicata il 10 gennaio 2014. La prima riguarda la pronuncia di legittimità alla partecipazione al concorso anche ai candidati che dopo l’anno accademico 2002/2003 ed entro la data di scadenza del termine di partecipazione abbiano acquisito un titolo di laurea valido. Ricordiamo, infatti, che l’art.2 del bando impediva la partecipazione alla procedura selettiva ai possessori di laurea magistrale o di laurea prevista dal previgente ordinamento che avessero conseguito il relativo titolo dopo l’anno accademico 2002/2003 e che non fossero provvisti di abilitazione all’insegnamento. Tale disposizione ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 460 del 1998 ed ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e nell’arco temporale 2008-2011 (periodo in cui le procedure SSIS sono state, per volontà legislativa, sospese). Si è determinata secondo il collegio giudicante un’ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La seconda sentenza cronologicamente più recente stabilisce ufficialmente che non possono essere esclusi dal concorso a cattedra gli aspiranti prof. che al test preselettivo hanno avuto un voto compreso fra 30/50 e 35/50: la soglia prescelta dal Ministero dell’Istruzione per la sufficienza nella prova preselettiva risulta contraria ai principi del D.Lgs. 297/94 e con i principi di ragionevolezza, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa. Il test aveva la funzione di sfoltire l’accesso alle prove scritte e orali, ma la modalità di valutazione delle prove preselettive osservano i magistrati “sarebbe dovuta essere ben diversa”.
L’impressione generale è che sentiremo ancora parlare del concorsone del 2012 non per le nomine dei legittimi vincitori che ancora aspettano la sudata nomina ma dalle aule dei tribunali amministrativi.