Abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero.

articolo scritto il 16 Dicembre 2013

Dopo la chiusura delle SSIS nel 2007 per gli aspiranti docenti italiani conseguire l’abilitazione all’insegnamento in Italia è diventato una corsa ad ostacoli. Archiviato il primo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), con la speranza che il secondo, di cui si sono perse le tracce, sia bandito al più presto, fonti universitarie parlano della pubblicazione per marzo. Molti giovani laureati esclusi dalla tornata rappresentata dai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) guardano all’estero attratti da percorsi per conseguire l’agognata abilitazione. Facciamo un po’ di chiarezza sull’iter per il conseguimento di questo titolo all’estero.La normativa di riferimento è rappresentata dalla direttiva 2005/36/CE recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 in applicazione della quale è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria;
– docente di scuola secondaria di primo grado;
– docente di scuola secondaria superiore.

Le tappe del percorso formativo per il conseguimento del titolo di abilitazione sinteticamente si possono suddividere nel seguente modo:

  • verifica omologabilità del titolo di laurea: ovvero verifica dell’idoneità del titolo di laurea italiano ad essere omologato al corrispondente titolo straniero riconducibile all’insegnamento per il quale si richiede l’abilitazione.
  • Procedimento di omologazione: ovvero raccolta e preparazione di tutti i documenti e deposito dell’istanza di omologazione presso il Ministero dell’istruzione dello stato estero.
  • Iscrizione al corso di studi/master: ovvero conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento previsto dallo Stato estero.
  • Avvio del procedimento in Italia del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita.

Soffermiamoci su questo ultimo punto. Il MIUR su tale aspetto ha fornito indicazioni molto precise che di seguito riportiamo e che sono pubblicate con tutta la normativa di riferimento e modulistica al seguente indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.

Il riconoscimento può riguardare:
– Titoli conseguiti nei Paesi UE
– Titoli conseguiti in Paesi non comunitari

Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

Se ciò non bastasse a scoraggiare chi volesse intraprendere questo lungo, articolato e dispendioso percorso lo stesso MIUR per arginare il dilagante fenomeno delle società che si propongono su internet dietro lauti compensi di seguire il docente durante il percorso formativo in data 3 febbraio 2011 ha emanato il seguente AVVISO:  “Abilitazioni all’insegnamento. Si segnala la presenza in internet di numerose offerte formative, rivolte esclusivamente a cittadini italiani laureati, per il conseguimento di abilitazioni all’insegnamento di altri Paesi comunitari.
Le abilitazioni così conseguite non appaiono conformi ai principi della Direttiva comunitaria 2005/36. L’Amministrazione ha avanzato richieste di chiarimenti alle Autorità competenti dei Paesi comunitari interessati.

In tale attesa, i riconoscimenti di formazione professionale così  conseguiti sono sospesi.”

A nostro avviso meglio attendere il secondo ciclo TFA.

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