Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” ex requisiti ridotti.

articolo scritto il 20 Dicembre 2012

La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata  in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno. Spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda. Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.). L’indennità  spetta ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda .

A seguito della sua abrogazione per mezzo dell’articolo 2, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in particolare ha disposto la sostituzione della vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti con due nuovi strumenti: l’ASpi (Assicurazione sociale per l’Impiego) e la mini ASpI. Quali sono le novità introdotte dalla mini ASpl?  Intanto, l’indennità non viene pagata l’anno successivo ma nel momento in cui si diventa disoccupati. Il requisito per accedere alla mini-ASpI è di almeno 13 settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi. Il calcolo dell’indennità è analogo a quello dell’ASpI.  Cambia radicalmente la durata: non più della metà delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. L’erogazione è sospesa se si lavora per meno di 5 giorni.

Tutti coloro che pur avendo maturato i requisiti per la vecchia indennità non avrebbero comunque potuto accedervi per diverse motivazioni, saranno coperti del tutto eccezionalmente da questa indennità transitoria, che avrà ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Con messaggio numero 20774 del 17/12/2012 l’INPS chiarisce numerosi dubbi in merito a questa fase transitoria per quanti hanno maturato il beneficio rispetto alla precedente normativa e i nuovi requisiti a regime introducendo in via del tutto eccezionale la cosiddetta Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 2 aprile 2013. L’indennità sarà riconosciuta a chi ne faccia richiesta qualora abbia maturato i vecchi requisiti richiesta per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, cioè anzianità assicurativa di due anni (quindi almeno un contributo utile versato prima del 1 gennaio 2011), almeno 78 giornate di lavoro e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

L’indennità invece sarà pari a quella della mini-ASpI, 75% della retribuzione di riferimento, calcolata in base alla nuova normativa, ma per evitare sovrapposizioni di liquidazioni di prestazioni di uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Inoltre il messaggio precisa che nel caso di presentazioni di mini-ASpI nel corso del 2013 si terrà conto anche dei periodi di contribuzione utilizzati per il calcolo della “mini-ASpI 2012″.

E’ importante sapere che nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, la Sede dovrà provvedere a:

– interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI;

– liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”;

– riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012” ;

– provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

Si ricorda infine che:

– gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall’intera disciplina delle nuove indennità ASpI e mini-ASpI;

– per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi;

– resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare;

– l’inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale) e le procedure per le Sedi per l’acquisizione, l’istruttoria e il calcolo saranno a disposizione dal 1 gennaio 2013.

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