Reinserimento precari cancellati dalle graduatorie ad esaurimento. Il si del Giudice di Pistoia.

articolo scritto il 22 Aprile 2014

Buone notizie per i docenti precari esclusi dalle graduatorie permanenti o ad esaurimento che per effetto del mancato aggiornamento delle stesse sono state depennate per i successivi aggiornamenti. Il Tribunale di Pistoia il 27 marzo scorso (17/2014) ha stabilito il diritto al reinserimento in graduatoria a domanda e la decisione si fonderebbe su quanto disposto nell’art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004: “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

La disposizione prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento nelle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalla graduatoria, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima su domanda. Affinché tutto ciò avvenga, è necessario produrre domanda e poi a seguito dell’inevitabile rigetto da parte dell’amministrazione impugnare il rifiuto davanti al giudice del lavoro. Questa disposizione entrata in vigore quando le graduatorie provinciali erano ancora permanenti, sarebbe sopravvissuta alla trasformazione delle liste permanenti ad esaurimento. Secondo il giudice di Pistoia il ministero dell’istruzione avendo comunque richiamato la legge 143 e pertanto non avendone prevista l’espressa abrogazione né atteso una norma transitoria da renderla inapplicabile ha concluso riconoscendo agli interessati il diritto al reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio all’atto della cancellazione.

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