Supplenze da GaE: proposte, accettazione/rinuncia. Breve guida.

articolo scritto il 17 Ottobre 2016

Molti nostri utenti soprattutto alle prime esperienze di insegnamento ci chiedono indicazioni circa le modalità di conferiemnto delle supplenze, sui posti disponibili, e sulle conseguenze delle eventuali rinunce alla proposta di supplenza. Di seguito un sintetico riepilogo sull’argomento relativo all’accettazione delle supplenze conferite dalle GAE.

 

I posti disponibili. L’ufficio scolastico provinciale, (ora ambito territoriale) è autorizzato a conferire le supplenze sui posti disponibili al 30 giugno ovvero al 31 agosto (supplenze annuali) ai docenti in graduatoria forniti del relativo titolo di accesso.

Per quanto detto, di conseguenza, in questa fase non potranno essere conferiti i posti su sostegno ai non specializzati.

 

Modalità di conferimento delle supplenze. L’ufficio scolastico convoca gli interessati mediante avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale. Non è previsto l’invio di mail o altro. Gli interessati sono tenuti a presentarsi nel luogo e nell’ora specificata.

In caso di impossibilità possono farsi rappresentare da persona cui conferiscono delega.

Gli aspiranti saranno chiamati al tavolo per la firma dell’individuazione (il contratto sarà firmato nelle mani del Dirigente Scolastico) in ordine di graduatoria e nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza (es. L.104/’92).

 

Effetti dell’accettazione/rinuncia alla proposta di nomina. L’accettazione di una supplenza al 30 giugno (o oltre) obbliga alla prestazione del servizio fino alla scadenza prevista.

La rinuncia alla proposta, l’assenza alla convocazione ovvero la presenza alla convocazione e successiva mancata risposta all’atto della chiamata producono l’effetto di non consentire più l’attribuzione di supplenze per la medesima graduatoria ad esaurimento sulla classe di concorso o ordine di scuola oggetto della chiamata per l’anno scolastico in corso. Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie d’istituto per tutti i posti

 

L’accettazione e la mancata presa di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze da graduatorie d’istituto sia sulla base della GAE che di quelle d’istituto per il medesimo insegnamento per l’anno scolastico in corso.

Resta la possibilità di conseguire supplenze da graduatorie d’istituto per insegnamenti diversi.

 

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che di quelle di istituto per tutte le graduatorie d’insegnamento per l’anno scolastico in corso.

 

Nessuna delle sanzioni di cui sopra produce l’effetto della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento.

 

Tutte le supplenze su posti al 30 giugno o al 31 agosto (attualmente oggetto di contratti all’avente diritto – ex articolo 40) compariranno tra le disponibilità per la stipula dei contratti. Ne consegue che gli attuali titolari di questo tipo di supplenza (avente diritto) non hanno garanzia di essere confermati su quel posto, visto che il medesimo potrebbe essere scelto da altri docenti con maggior punteggio da GAE ovvero da graduatoria d’istituto (che dovranno comunque essere ripercorse), nel caso di ritorno del posto alle scuole per esaurimento delle GAE.

 

Il docente che accetta una supplenza per un numero di ore inferiori a quello contrattuale (spezzone) potrà eventualmente completare l’orario di servizio con un massimo di 3 scuole su 2 comuni.

 

Non potranno essere conferite supplenze su posti pari o inferiori a 6 ore (quindi solo dalle 7 ore in poi).

 

L’eventuale domanda di part-time dovrà essere formulata al Dirigente delle scuola di titolarità che dovrà esprimere il proprio nulla osta.

 

Le nomine da GAE non interesseranno i posti diversi da quelli al 30 giugno o al 31 agosto (supplenze brevi).

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