Anno scolastico 2016/2017 – supplenze del personale docente su posti di POTENZIAMENTO: La nota dell’USR Lazio.

articolo scritto il 25 Ottobre 2016

Con una nota del 24 ottobre 2016 l’USR Lazio è intervenuta al fine di chiarire quando è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento sia normali che di sostegno.

“Al riguardo si fa presente che la di disposizione di riferimento è contenuta dal comma 95, art. 1, della legge 107/2015 che così recita “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.”

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalle circolari che hanno trasmesso i decreti interministeriali relativi all’organico di diritto e all’organico di fatto.La C.M. prot. n. 11729 del 29.04.2016 (organico di diritto) rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni ad eccezione delle ore strettamente necessarie conseguenti a sdoppiamento delle classi o di singoli insegnamenti e alle attività di carattere curriculare previste dal PTOF, riferite, comunque, ad assenze superiori a 10 giorni.

Da quanto precede consegue:
a) Sui posti di potenziamento sono solo possibili supplenze annuali (se il posto di organico di diritto è rimasto vacante) o fino al termine delle attività didattiche (se il posto è stato occupato da un titolare poi assente per tutto l’anno):

b) Non è possibile, di contro, nominare sui posti di potenziamento per assenze brevi o saltuarie ( malattia, maternità ecc..);

c) È possibile, solo per assenze superiori a 10 giorni, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario;

d) Il posto di potenziamento sul sostegno può essere assegnato o tutto o parte al docente per seguire gli alunni disabili secondo quanto previsto dal PTOF;

e) Il posto di potenziamento, in assenza di docenti specializzati, può essere assegnato anche a docenti privi del titolo di specializzazione:

f) Per la sostituzione, in caso di assenza del docente di potenziamento sul sostegno, vale quanto detto per i posti comuni.”

 

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